Articolo sostituito dall'art. 51, della L. 14/07/1950, n. 581.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 27/06/1986, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato (di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell’interesse della procura di amministrazione controllata) fa decorrere il termine per reclamo dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.

Dalla redazione