Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 463 così recitava: “Art. 463. - (Assistenza del consulente tecnico) - Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudice è normalmente assistito, a norma dell’articolo 441, da uno o più consulenti tecnici, scelti in appositi albi.”

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