Ai sensi dell’articolo 54-ter, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27) al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui al presente articolo, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

La Sent. Corte Cost. 04/04/2022, n. 87 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176), nella parte in cui prevede che è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui al presente articolo, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020.

Dalla redazione