Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 02/02/2006 n. 40. L’articolo 833 così recitava: “Art. 833 - (Forma della clausola compromissoria) - La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all’approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza.”

Dalla redazione