N338 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162).

Il presente articolo si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162).

Il presente articolo è stato sostituito dall’art. 3, comma 13, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 3, comma 2, del D. Leg.vo 31/10/2024, n. 164, così recitava:

“Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)

All’udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell’articolo 281-duodecies.”

Dalla redazione