N324 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 02/02/2006 n. 40. L’articolo 835 così recitava: “Art. 835. - (Lingua dell’arbitrato) - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.”

Dalla redazione