Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 19/02/1998 n. 51. L’articolo 8 così recitava: “Art. 8. - (Competenza del pretore) - Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688, secondo comma;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case.”

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