La Sent. Corte Cost. 22/04/1997, n. 110 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte in cui non prevede che l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l’indicazione della scrittura privata che l’attore offre in comunicazione.

In seguito, Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 42, della L. 26/11/1990, n. 353; dall'art. 27, della L. 21/11/1991, n. 374 e, successivamente, dall’art. 3, comma 24, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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