N186 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 11/08/1973, n. 533.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 14/01/1977, n. 14 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo, come modificato dall’art. 1 della L. 11/08/1973, n. 533, e dell’art. 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell’ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti.

Dalla redazione