N1052 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 12/04/2019, n. 31.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. 12/04/2019, n. 31 la disposizione entra in vigore dal 19/05/2021 e si applica alle condotte illecite poste in essere successivamente al 19/05/2021. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima del 19/05/2021.

Dalla redazione