Articolo abrogato dalla L. del 26/11/1990 n. 353. L’articolo 682 così recitava: “Art. 682. - (Decisione separata sulla convalida) - Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito.”

Dalla redazione