Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 473 così recitava: “Art. 473. - (Procedimento ed efficacia dell’accertamento) - Il presidente, il pretore o il conciliatore, quando ritiene di dovere accogliere l’istanza, nomina con decreto il consulente, scegliendolo in ogni caso nell’apposito albo. Nello stesso decreto il presidente, il pretore o il conciliatore formula i quesiti ai quali il consulente deve rispondere e gli assegna un breve termine per il compimento dell’indagine e per la presentazione della relazione.

Alle risposte del consulente si applica la disposizione dell’articolo 442 ultimo comma.”

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