Articolo modificato dall'art. 3, del D. Leg.vo 09/04/1948, n. 438; dall'art. 2, comma 3, del D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80) e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 34, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto decorrere dal 28/02/2023 e, ai sensi dell’art. 35, comma 8, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 si applica agli atti di precetto notificati successivamente al 28/02/2023.

Il comma così recitava:

“Art. 476. - (Altre copie in forma esecutiva)

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.

Sull’istanza si provvede con decreto.

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.”

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