Articolo abrogato dalla L. del 31/05/1995 n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996. L’articolo 801 così recitava: “Art. 801. - (Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione) - Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.”

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