Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 449 così recitava: “Art. 449. - (Disposizioni sulle spese) - Nelle cause di valore non superiore alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell’avvocato dal quale l’altra parte si è fatta assistere.

Nelle cause di valore superiore alle lire duemila, il giudice, quando condanna alle spese, determina, secondo le circostanze, se in esse siano da comprendere, in tutto o in parte, gli onorari dell’avvocato.”

Dalla redazione