Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Il Decreto, in vigore dal 31/12/2019, provvede alla proroga e alla definizione di termini in scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.
Sono disposte, tra l'altro, proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di competenza di alcuni ministeri, di sviluppo economico, di infrastrutture e trasporti e di interventi emergenziali.
Sono adottate inoltre disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica.
1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2020-2022" e, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".
Art. 2. - (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)
Art. 5. - (Proroga di termini in materia di salute)
1. All’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “e per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2019
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599978312395011
Art. 5-bis - Omissis
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599978312395012
Art. 6. - (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
1. All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
2. - 3. Omissis
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”. Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
5 - 5-quinquies. Omissis
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'
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599978312395013
Art. 6-bis - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)
a) al primo periodo, dopo le parole “di beni e di servizi nonché” sono aggiunte le seguenti: “, fino al 31 dicembre 2020,”;
b) al secondo periodo, le parole “Fino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2020”;
c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: “Per l’anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Art. 10-bis - (Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)
1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del
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599978312395020
Art. 11. - (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
1. All’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2020, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 11-quater - (Proroga di misure di sostegno del reddito)
1. Omissis
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 11-quinquies - Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma
1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.00
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599978312395024
Art. 12. - (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:
"CO2 g/km
Contributo (euro)
0-20
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599978312395025
Art. 13. - (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria".
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 14. - (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. - 3. Omissis
4. All'
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599978312395027
Art. 15. - (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)
1. In deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all’allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
a) al primo periodo, le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è
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599978312395031
Art. 16-bis - (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)
1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-le
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Art. 16-ter - Omissis
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599978312395033
Art. 17. - (Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)
“1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media de
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599978312395034
Art. 17-bis - (Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)
“5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.”.
1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: "commi 1 e 4" sono inserite le seguenti: "nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici".
"5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel
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599978312395036
Art. 18-bis - (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)
Art. 18-ter - (Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
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599978312395038
Art. 18-quater - (Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)
1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trov
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599978312395039
Art. 19. - Art. 19-bis - Omissis
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599978312395040
Art. 19-ter - (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
«320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette”; al terzo comma, le parole: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti” sono sostituite dalle seguenti: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti”. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola “tre” è sostituta dalla seguente: “cinque”. Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il rico
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599978312395043
Art. 22-bis - Omissis
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599978312395044
Art. 23. - (Adeguamento della struttura della Corte dei conti)
Art. 24. - (Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1. - 3. Omissis
4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’autorizzazione di spesa di cui all’
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599978312395046
Art. 25. - Disposizioni di competenza del Ministero della salute
Art. 25-quinquies - (Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'
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599978312395049
Art. 25-sexies - (Omissis)
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599978312395050
Art. 26. - (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018)
a) all’articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: “sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati” e le parole: “alla predetta” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini dell’”;
b) all’articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: “i soggetti di cui alla precedente lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti di cui al comma 2-bis”;
c) all’articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: “dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell’elenco
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599978312395053
Art. 27-bis - (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
"5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4,
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599978312395054
Art. 28. - (Misure urgenti per l’adempimento di obblighi internazionali)
1-2. Omissis
3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’
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599978312395055
Art. 29. - (Modifiche all’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. All’
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599978312395056
Art. 30. - (Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)
Art. 31-bis - (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26)
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata";
b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:
"Ente
Importo
Città metropolitana di Catania
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599978312395059
Art. 32 - Omissis
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599978312395060
Art. 33. - (Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)
a) all’articolo 5, comma 2, le parole: “nella misura di euro 20.000.000 per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020”;
a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito t
"75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al
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599978312395062
Art. 34. - (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)
1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il
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599978312395063
Art. 34-bis - (Cold ironing)
01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:
a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;
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599978312395064
Art. 35. - (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. N25 In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade non sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell’articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Qualora l’estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l’articolo 176, comma 4, lettera a) del
a) le parole: "entro il termine perentorio di cui al comma 470" sono soppresse;
b) le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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599978312395069
Art. 39. - (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria)
Art. 39-ter - (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
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599978312395072
Art. 39-quater - (Disavanzo degli enti locali)
1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in
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599978312395073
Art. 40. - (Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali du
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599978312395074
Art. 40-bis - (Potenziamento delle Agenzie fiscali)
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle en
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599978312395075
Art. 40-ter - (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
CAPO III - MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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599978312395078
Art. 42. - (Agenda digitale)
1. N17 Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell’innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonché nelle materie dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell’educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente
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Art. 42-bis - (Autoconsumo da fonti rinnovabili)
1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
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