N444 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79), in deroga al presente articolo, anche nei procedimenti pendenti al 30/06/2022, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dell’art. 43, del D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79) acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

Dalla redazione