Articolo sostituito dall'art. 16, della L. 14/07/1950, n. 581; dall'art. 17, della L. 26/11/1990, n. 353; modificato dall'art. 5, del D.L. 18/101/1995, n. 432 (L. 20/12/1995, n. 534); sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80); modificato dall'art. 25, comma 1, della L. 12/11/2011, n. 183 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 13, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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