Articolo abrogato dalla L. del 05/01/1994 n. 25. L’articolo 800 così recitava: “Art. 800. - (Sentenze arbitrali straniere) - Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all’estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell’articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell’autorità giudiziaria.”

Dalla redazione