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D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Magistratura onoraria

1. Il “giudice onorario di pace” è il magistrato onorario addetto all’ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all’articolo 9.

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Art. 2. - Istituzione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica

1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio di collaborazione del procuratore della Repubb

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Art. 3. - Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell’ufficio del giudice di pace

1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia, in relazione a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo III. Con separato decreto del Ministro della giustizia è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

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Capo II - DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MAGISTRATO ONORARIO, DEL TIROCINIO E DELLE INCOMPATIBILITÀ
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Art. 4. - Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario

1. Per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;

f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

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Art. 5. - Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che

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Art. 6. - Ammissione al tirocinio

1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell’anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori onorari, determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonché il termine per la presentazione delle domande.

2. All’adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repu

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Art. 7. - Tirocinio e conferimento dell’incarico

1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

3. Il tirocinio per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la qu

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Capo III - DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEI GIUDICI ONORARI DI PACE
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Art. 8. - Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace

1. Il presidente del tribunale coordina l’ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell’ufficio giudiziario.

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Art. 9. - Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

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Art. 10. - Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo

1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici onorari di pace destinati all’ufficio per il processo in base al decreto di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, è formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal presente articolo e in conformità ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalità degli uffici giudiziari.

2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l’anno, le posizioni da coprire nell’ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e propone l’assegnazione d’ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 9, comma 4.

3. Il presidente del tribunale determina altresì le posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione.

4. Il presidente, nel caso in cui vi siano più aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell’ufficio del giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare sulla base, nell’ordine, dei seguenti criteri di valutazione:

a) attitudine all’esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipol

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Art. 11. - Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali

1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all’articolo 9, comma 4, può essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse:

a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta per cento l’attività dei giudici professionali assegnati al tribunale o alla sezione;

b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, è superiore di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il numero dei procedimenti penali rispetto ai quali è stato superato il predetto termine, rilevato alla medesima data, è superiore di almeno il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura;

c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio na

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Art. 12. - Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali

1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le

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Art. 13. - Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace

1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giu

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Art. 14. - Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace

1. Fermi i divieti di cui all’articolo 5, nelle ipotesi di vacanza dell’ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo periodo, qu

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Capo IV - DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEI VICE PROCURATORI ONORARI
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Art. 15. - Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica coordina l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice pro

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Art. 16. - Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari

1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all’articolo 2:

a)

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Art. 17. - Attività delegabili ai vice procuratori onorari

1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:

a) nell’udienza dibattimentale;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuz

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Capo V - DELLA CONFERMA NELL’INCARICO
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Art. 18. - Durata dell’ufficio e conferma

1. L’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l’incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.

2. L’incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l’attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto.

3. In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all’ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio. La domanda è trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

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Capo VI - DELL’ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE
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Art. 19. - Astensione e ricusazione

1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace ha l’obbligo di astenersi nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile e può essere ricusato, a norma dell’articolo 52 del medesimo codice. Ha altresì l’obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell’unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo col

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Capo VII - DEI DOVERI DEL MAGISTRATO ONORARIO, DELLA DECADENZA, DELLA DISPENSA E DELLA REVOCA
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Art. 20. - Doveri del magistrato onorario

1. Il magistrato onorario è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magis

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Art. 21. - Decadenza, dispensa e revoca

1. Il magistrato onorario decade dall’incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. N12 [Il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi.] Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l’esecuzione dell’incarico rimane sospesa senza diritto all’indennità prevista dall’articolo 23.

3. Il magistrato onorario è revocato dall’incarico in ogni caso in cui risulta l’inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i

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Capo VIII - DELLE RIUNIONI PERIODICHE E DELLA FORMAZIONE PERMANENTE
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Art. 22. - Formazione dei magistrati onorari

1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest’ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

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Capo IX - DELLE INDENNITÀ E DEL REGIME PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
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Art. 23. - Indennità spettante ai magistrati onorari

1. L’indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.

2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.

3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell’ufficio per il processo e nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attività di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l’indennità di cui al comma 2 è corrisposta nella misura dell’ottanta per cento.

4. Le indennità previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.

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Art. 24. - Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale

1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all

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Art. 25. - Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS

1. La malattia e l’infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all’indennità prevista dall’articolo 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall’articolo 21, comma 2.

2. La gravidanza non comporta la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all’indennità prevista dall’articolo 23, durante

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Art. 26. - Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Capo X - DELL’AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
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Art. 27. - Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: “cinquemila” è sostituita dalla seguente: “trentamila”;

b) al secondo comma, la parola: “ventimila” è sostituita dalla seguente: “cinquantamila”;

c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente: “1) per le cause relative ad apposizione di termini;”;

2) il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile;”;

3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:

“3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civil

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Art. 28. - Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare

1. All’allegato, denominato “Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari”, al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Capo XI - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO
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Art. 29. - Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio

N6

1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale

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Art. 30. - Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio

1. Fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio N1, il presidente del tribunale:

a) può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all’articolo 10, all’ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;

b) può assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;

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Art. 31. - Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio

N7

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Capo XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 32. - Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. N8

2. Dell’organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all’ufficio dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che quest’ultimo decreto preveda il corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento all’individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, è disposta la riduzio

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Art. 33. - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) gli articoli 42-ter, 42-quat

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Art. 34. - Monitoraggio

1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in particolare, a monitoraggio i seguenti dati:

a) il numero dei procedimenti pendenti, s

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Art. 35. - Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al giudice onorario di pace assegnat

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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini