Articolo abrogato dalla L. del 31/05/1995 n. 218. L’articolo 2 così recitava: “Art. 2. - (Inderogabilità convenzionale della giurisdizione) - La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all’estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.”

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