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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Giustizia 28/10/2014
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Circ. Min. Giustizia 28/10/2014
Circ. Min. Giustizia 28/10/2014
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1. Premessa e ricognizione delle novità normativeL'art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12 R, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (che per comodità e chiarezza verranno da qui in avanti definiti semplicemente “atti endoprocessuali”) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.). L’art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi |
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2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo.Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento. Se è vero, infatti, che l’art. 9 DM 44/2011 R statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obbligh |
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3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio.L’art. 111 disp. att. c.p.c. R, dispone che “il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il f |
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4. Copie informali.Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/2012 R, è la copia cartacea informale dell’atto o documento depositati telematicamente. La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausilia |
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5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie.Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l'esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L'urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l'accettazione del deposito da parte del cancelliere l'atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si |
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6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenicaL’art. 51, comma 2, D.l. n.90/2014 R aggiunge, al termine dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/12 R, un periodo volto a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta c |
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7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematicoL'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento pro |
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8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoriaAi sensi del comma 4 dell’art. 16 bis D.l. n.179/12 R, le cancelleri |
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9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensoreViceversa, allo stato attuale della normativa, non saranno tenute al deposito mediante invio telematico le parti non |
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11. Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituitePoiché dal 30 giugno prossimo gli atti e i documenti del procedimento monitorio dovranno essere depositati in forma esclusivamente telematica, e, comunque, sarà consentito il deposito telematico anche dell’atto introduttivo, va garantita la visi |
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12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazioneL’art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una modifica dell’art. 126 c.p.c. R, eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d’udienza da parte dei soggetti interve |
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13. Iscrizione di professionisti al REGINDECome già segnalato con circolare del 24 gennaio 2014 prot. 1631.U DOG, dal 30 giugno prossimo, sempre ai sensi dell'art 16 bis dl 179/2012 anche i professionisti nominati dal giudice dovranno depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Ad oggi, tut |
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14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento (Testo aggiunto il 27.10.2014)A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte c |
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15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico (Testo aggiunto il 27.10.2014)Come noto, l’art. 52 d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell’art.16 bis d.l. n.179/2012 R, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudizial |
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16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014 (Testo aggiunto il 27.10.2014)Come noto, il d.l. n.90/2014 R, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del Contributo Unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti de |
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17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore (Testo aggiunto il 27.10.2014)Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012 R, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge. |
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