N820 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sent. Corte Cost. 05/07/1968, n. 87 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, secondo periodo, nella parte in cui permetteva al tribunale di rigettare senz’altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d’interdizione o d’inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 3, comma 49, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 713. - (Provvedimenti del presidente)

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.”

Dalla redazione