Articolo aggiunto dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025.

“Art. 15-bis - (Esecuzione forzata)

Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.”

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