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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 28/01/1977, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380
- L. 23/121996, n. 662
- L. 24/12/1993, n. 537
- L. 17/02/1992, n. 179
- L. 20/05/1991, n. 158
- D.L. 29/12/1987, n. 534 (L. 29/02/1988, n. 47)
- D.L. 31/08/1987, n. 359 (L. 29/10/1987, n. 440)
- D.L. 01/07/1986, n. 318 (L. 09/08/1986, n. 448)
- D.L. 30/12/1985, n. 791 (L. 28/02/1986, n. 46)
- D.P.R. 10/01/1985, n. 79
- L. 28/02/1985, n. 47
- D.L. 22/12/1984, n. 901 (L. 01/03/1985, n. 42)
- D.L. 29/12/1983, n. 747 (L. 27/02/1984, n. 18)
- D.L. 08/01/1981, n. 4 (L. 12/03/1981, n. 58)
- D.L. 26/11/1980, n. 776 (L. 22/12/1980, n. 874)
- L. 29/07/1980, n. 385
- Sentenza C. Cost. 25/01/1980, n. 5
- L. 05/08/1978, n. 457
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Art. 2. - (Piani di zona e demani comunali di aree)Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli artt. 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge 865. |
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Art. 4. - (Caratteristiche della concessione) |
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Art. 13. - (Programmi pluriennali di attuazione)L’attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone-incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione-nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all’edilizia economica e popolare |
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Art. 14. - (Indennità di espropriazione)Al primo comma dell’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra "30 per cento", è sostituita dalla cifra "50 per cento". All’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi: "L’espropriante dispone il pagamento dell’indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l’amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli |
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Art. 15. - (Sanzioni amministrative)Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente art. 11 comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sen |
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Art. 17. - (Sanzioni penali)Salvo che i |
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Art. 18. - (Norme transitorie)Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro il 31 dicembre 1985 N4 così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione. Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all’art. 6 riguardante il costo di cost |
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Art. 19. - (Procedimenti in corso di espropriazione)Le disposizioni di cui al precedente art. 14, in materia di determinazione dell’indennità di espropria |
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Art. 20. - (Norme tributarie)Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’art. 32, secondo comma, del decreto del Presidente |
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Art. 21. - (Disposizioni finali)Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agos |
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Art. 22.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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