Articolo abrogato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30 giugno 2003, dall'art 2, comma 1, D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9. - (Cessione gratuita)

Il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d’uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell’art. 4 il contributo per la concessione-da determinarsi dal Comune ai sensi del precedente art. 5-è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli artt. 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.”

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