Sent. C. Cass. 16/12/1994, n. 10800 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 16/12/1994, n. 10800

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Diniego - Azione di risarcimento - Inammissibilità - Esistenza convenzione edilizia - Irrilevanza.
1. Nella disciplina urbanistica di cui alla L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificata dalle LL. 6 agosto 1967 n. 765 e 28 gennaio 1977 n. 10, nel caso di illegittimo rifiuto di rilascio della concessione edilizia, sia pure in sanatoria, ancorché successivamente annullato dal giudice amministrativo, la posizione del privato ha la consistenza di mero interesse legittimo, che come tale non legittima a richiedere alcun risarcimento dei danni; detto principio non soffre deroga nel caso di stipulazioni di convenzioni edilizie, nell'ambito dei piani di lottizzazione, anche se ad iniziativa privata, in quanto queste convenzioni non toccano il potere discrezionale dell'Amministrazione municipale di negare l'autorizzazione all'edificazione in relazione ad esigenze di ordine pubblicistico, né privano il Comune della facoltà di imprimere una diversa destinazione alle aree incluse nelle convenzioni medesime.

1. Ved. Cass. 1° marzo 1989 n. 1137 [R=W1M891137] (Sulla risarcibilità del danno - per lesione di una posizione di diritto soggettivo - nel caso di annullamento giurisdizionale di provvedimento sindacale di annullamento di licenza edilizia). 1a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 20 ottobre 1994 n. 1200.R
C.c. art. 2043 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150 R; L. 6 agosto 1967 n. 765 R; L. 28 gennaio 1977 n. 10 R

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