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Sent. C. Stato 15/04/1992, n. 299

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1. Edilizia ed urbanistica - Perimetrazione centro urbano - Deliberazione - Natura e portata. 2. Edilizia ed urbanistica - Perimetrazione centro urbano - Deliberazione - Art. 17 L. 1967 n. 765 - Termine di 90 gg. - Natura acceleratoria. 3. Edilizia ed urbanistica - Perimetrazione centro urbano - Decadenza vincoli - Deliberazione ai fini applicazione art. 4 u.c. L. 1977 n. 10 - Legittimità.(L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4 u.c.)
1. La deliberazione di delimitazione del centro abitato, adottata ai sensi dell'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 riveste la natura e la portata di norma regolamentare, integrativa o sostitutiva del regolamento edilizio, per cui essa dev'essere assoggettata, quanto ai controlli, alla medesima disciplina dettata dalla legge per i regolamenti edilizi. 2. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 perché il Comune provveda alla delimitazione del centro abitato ha natura acceleratoria, né l'art. 4 L. 28 gennaio 1977 n. 10 ha determinato l'impossibilità per l'amministrazione di far luogo alla perimetrazione. 3. Dopo la decadenza dei vincoli di piano regolatore per trascorso quinquennio, è legittima l'adozione da parte del Comune della deliberazione di perimetrazione del centro abitato ai fini dell'applicazione dell'art. 4 u.c. L. 28 gennaio 1977 n. 10 per la edificazione nelle zone divenute prive di destinazione urbanistica.

1., 2. e 3. L'art. 17 della L 6 agosto 1967 n. 765 aggiunge l'art. 41 quinquies dopo l'ari. 41 della L. 17 agosto 1942 n. 1150.
L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4R

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