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Sent. C. Stato 04/05/2004, n. 2687

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Opere di urbanizzazione già realizzate dal Comune - Permane obbligo del proprietario di pagamento contributi.
1. Anche se esistono già opere di urbanizzazione precedentemente realizzate dal Comune il privato è comunque obbligato al pagamento del relativo contributo; finalità della norma (art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150) è infatti che siano a carico del proprietario gli oneri economici relativi sia alla cessione del diritto di proprietà delle aree necessarie e sia all'assunzione del costo delle opere di urbanizzazione da realizzare; principio, questo, che si applica anche se le opere di urbanizzazione siano già state eseguite; la sola differenza, in questo caso, è che il concessionario dovrà pagare la somma corrispondente all'onere economico che per la realizzazione delle anzidette opere il Comune ha già sostenuto.

Sul contributo di urbanizzazione relativo alla concessione edilizia ved. C. Stato V 29 gennaio 2004 n. 295 R (Il contributo di urbanizzazione non è dovuto per intervento edilizio in zona già costruita); V 26 marzo 2003 n. 1564 R (Il contributo di urbanizzazione deve essere riferito la giorno in cui è rilasciata la concessione edilizia); Csi 7 novembre 2002 n. 614 R (Criterio per la richiesta del Comune, ai proprietari interessati da opere da esso realizzate, per il pagamento del contributo di urbanizzazione); Cass. 27 agosto 2002 n. 12571 R (L'assunzione, a carico del proprietario del terreno, del contributo di urbanizzazione costituisce una obbligazione «propter rem» - Conseguenze); C. Stato V 13 maggio 2002 n. 2575 R (È dovuto il contributo di urbanizzazione per autorimesse costruite al servizio di preesistente edificio); V 13 febbraio 2001 n. 974 R (L'ingiunzione per il pagamento del contributo di urbanizzazione può essere sospesa contro idonea cauzione); Csi 12 febbraio 2001 n. 68 R (Il contributo di urbanizzazione va commisurato alla entità e qualità delle opere di urbanizzazione considerate necessarie; perciò il suo pagamento non può essere richiesto «a consuntivo» delle spese per tali opere); Csi 1° febbraio 2001 n. 20 R (È illegittima la modifica unilaterale, da parte della P.A., degli oneri di urbanizzazione dopo la loro quantificazione e convenzione con il privato); C. Stato V 6 ottobre 2000 n. 5323 R (L'esenzione dai contributi di urbanizzazione e costruzione spetta solo per le opere di pubblico interesse eseguite da enti pubblici); V 4 settembre 2000 n. 4662 R (Concessione edilizia rilasciata senza l'onere di contributo di urbanizzazione, poi però richiesto per il rilascio della concessione in sanatoria relativa a variante); V 29 aprile 2000 n. 2543 R (Ai sensi dell'art. 16 L. 28 gennaio 1977 n. 10 R le controversie sul pagamento dei contributi di urbanizzazione ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo); V 3 aprile 2000 n. 1901 R e V 16 gennaio 1992 n. 4 [R=WCS16GE924] [La concessione edilizia può essere esonerata dal pagamento dei contributi di urbanizzazione ex art. 9, lett. f) L. 28 gennaio 1977 n. 10 purché si tratti di opera pubblica o di interesse generale - come non lo è un impianto di distribuzione di carburanti - e anche sia eseguita da un ente pubblico o per suo conto]; V 2 marzo 2000 n. 1088 R (Dai contributi di urbanizzazione non può dedursi il costo dei lavori per parcheggi di centri commerciali in zona residenziale); V 29 settembre 2000 n. 1209 [R=WCS29S001209] (Sulla possibilità di scomputo, ex art. 11 L. 28 gennaio 1977 n. 10, dei contributi di urbanizzazione); V 22 settembre 1999 n. 1136 R (Sulle condizioni per la proroga di una convenzione di lottizzazione scaduta, ai fini della determinazione dei contributi di urbanizzazione); V 22 settembre 1999 n. 1113 R (L'importo dei contributi di urbanizzazione va calcolato al momento del rilascio della concessione); Csi 5 maggio 1999 n. 203 R (1. Si ritiene che il contributo di urbanizzazione - a differenza del contributo per la costruzione che ha natura tributaria - ha natura corrispettiva perché corrisponde alla quantità e qualità delle necessarie opere di urbanizzazione - 2. L'importo del contributo di urbanizzazione può essere stabilito dal Comune anche dopo il rilascio della concessione edilizia; e può essere sempre in seguito aumentato); Cass. 19 ottobre 1998 n. 10365 R e 19 febbraio 1997 n. 1533 R e C. Stato V 28 gennaio 1997 n. 79 R e V 25 settembre 1995 n. 1335 [R=W25S951335] e Cass. S.U. 11 aprile 1995 n. 4148 [R=WSU11A954148] e S.U. 25 maggio 1993 n. 5840 [R=WSU25MA935840] e S.U. 19 gennaio 1993 n. 638 [R=WSU19GE93638] (Riguardo alle controversie sui contributi di urbanizzazione, la giurisdizione sulla legittimità del procedimento di riscossione è del giudice ordinario a meno di quelle su an e quantum che ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo); C. Stato V 8 giugno 1998 n. 777 R (Nelle opere di interesse generale - per le quali è previsto l'esonero dei contributi di urbanizzazione, rientrano anche quelle essenziali per la realizzazione dell'opera principale); V 27 febbraio 1998 n. 206 R (Per le concessioni edilizie relative ad immobili di piano di lottizzazione approvato ante 2 dicembre 1996, non sono dovuti i contributi di urbanizzazione); V 27 febbraio 1998 n. 201 R e V 23 maggio 1997 n. 529 R (Concessione edilizia e contributo di urbanizzazione occorrono in caso di mutamento di destinazione d'uso); V 30 ottobre 1997 n. 1208 R (Determinazione del contributo di urbanizzazione ex art. 10 L. 28 gennaio 1977 n. 10, secondo la destinazione prevalente); V 15 settembre 1997 n. 959 R (1. La richiesta di contributi di urbanizzazione per rilascio di concessione edilizia in sanatoria è illegittima se il carico urbanistico non è aumentato - 2. Il Comune deve restituire con gli interessi i contributi urbanistici indebitamente pagati); V 6 maggio 1997 n. 462 R (Differenza fra contributi di urbanizzazione e rimborso di spese di urbanizzazione); C. Stato V 28 gennaio 1997 n. 79 R (Per la riscossione dei contributi di urbanizzazione è legittima la procedura ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639); V 12 dicembre 1996 n. 1503 R (L'indicazione di sottocategorie nella classificazione del piano regolatore generale non incide sui contributi di urbanizzazione); V 12 luglio 1996 n. 861 R (Per il contributo di urbanizzazione il Comune non può applicare retroattivamente le relative tariffe); V 26 giugno 1996 n. 793 R (Del pagamento dei contributi di urbanizzazione risponde direttamente il titolare della concessione edilizia restando estranei i successivi acquirenti dell'immobile); Cass. 17 giugno 1996 n. 5541 R (Su un caso di garanzia prestata ex art. 1 L. 10 giugno 1982 n. 348 [R=L34882] per il pagamento dei contributi di urbanizzazione); V 26 marzo 1996 n. 296 R (1. Limiti all'impegno del titolare di concessione a versare al Comune il contributo di urbanizzazione - 2. Determinazione del contributo di urbanizzazione in base ai criteri e tabelle della Regione); C. Stato V 26 marzo 1996 n. 294 R (I contributi di urbanizzazione devono essere pagati dal titolare della concessione o, poi, dai suoi eredi ma non dagli acquirenti dell'immobile); V 30 ottobre 1995 n. 1494 R (Sull'accertamento se una variante alla concessione edilizia abbia o meno carattere essenziale ai fini dell'esonero dal pagamento dei contributi di urbanizzazione); V 5 settembre 1995 n. 1266 R (Sul pagamento dei contributi di urbanizzazione in misura ridotta per gli interventi edilizi a carattere industriale, ex art. 10, c. 1. L. 1977 n. 10); Csi 30 giugno 1995 n. 245 i R e C. Stato V 27 giugno 1994 n. 716 R (Dal contributo di urbanizzazione va dedotto il valore delle opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare da parte del titolare della concessione); C. Stato V 4 maggio 1995 n. 688 R (Interpretazione dell'art. 5 L. 1977/10 circa la determinazione del contributo di urbanizzazione); V 21 dicembre 1994 n. 1563 R (Il Comune non può richiedere contributi di urbanizzazione per un intervento che non ha comportato modifiche dello stato dei luoghi né della destinazione d'uso dell'area interessata); V 11 novembre 1994 n. 1267 R (1. Determinazione del contributo di urbanizzazione L. 1977/10, per attività commerciale - 2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto anche se la concessione edilizia è illegittima, finché sia annullata); Cass. 27 settembre 1994 n. 7874 R (Sulla natura del contributo di urbanizzazione al cui versamento è subordinato, ai sensi dell'art. 3 L. 1977/10, il rilascio della concessione edilizia); C. Stato V 15 febbraio 1994 n. 81 R (Sulla determinazione del contributo di urbanizzazione in mancanza delle tabelle parametriche della Regione); Cass. 8 luglio 1993 n. 7505 R (Sul provvedimento del Comune che determina il contributo di urbanizzazione a carico del privato richiedente la concessione edilizia, il quale si sia in precedenza impegnato ad eseguire direttamente alcune opere di urbanizzazione); 9 giugno 1993 n. 6433 R (Validità dell'accordo con cui il beneficiario della concessione edilizia si obbliga oltre che a realizzare le opere di urbanizzazione anche a concedere al Comune le aree interessate da tali opere); V 1° aprile 1993 n. 450 [R=W1A93450] (Determinazione del contributo urbanistico, in assenza di parametri e di tempestive deliberazioni del Comune, con i criteri della L. 6 agosto 1967 n. 765); C. Stato V 15 gennaio 1993 n. 64 R (In materia di scomputo dei contributi di urbanizzazione nei casi di esecuzione diretta da parte del privato delle opere relative, ha competenza, ex art. 11 L. 1977/10, il Comune nei suoi organi collegiali e non il Sindaco); V 4 gennaio 1993 n. 11 R (Un impianto di erogazione di prodotti petroliferi non può considerarsi opera di interesse generale e per esso sono quindi dovuti i contributi di urbanizzazione ved. C. Stato V 2000/1901); Cass. S.U. 2 giugno 1992 n. 6664 [R=WSU2G926664] (Sull'azione di risarcimento danno del privato contro il Comune per l'indebito pagamento del contributo di urbanizzazione); Csi 21 marzo 1992 n. 61 R (Il contributo di urbanizzazione è dovuto sia nell'ipotesi di lottizzazione convenzionata e sia nei casi in cui non esista un apposito piano di lottizzazione); Csi 27 febbraio 1992 n. 57 R (Condizioni per la legittimità dell'imposizione ai richiedenti di concessioni edilizie, da parte del Comune, dell'integrale pagamento dei contributi di urbanizzazione); C. Stato V 16 gennaio 1992 n. 46 R [Il pagamento dei contributi di urbanizzazione in misura ridotta ex art. 10, c. 1., L. 77/10 si applica anche per la costruzione di una casa di cura (ved. C. Stato V 95/1266)].
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28) R

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