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Sent. C. Stato 06/12/1999, n. 2061

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di costruzione - Esenzione - Art. 9 comma 1 lett. f) L. 1977 n. 10 - Presupposti.
1. Per un'opera di interesse generale l'esecuzione del contributo di costruzione è prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f) della L. 28 gennaio 1977 n. 10, norma che può applicarsi anche ad opera eseguita da un privato purché per conto di un ente pubblico come nel caso della concessione di opera pubblica o di altra analoga figura. Invece non può essere esentata dal contributo l'opera costruita da un'impresa per la propria attività, considerato anche che l'esecuzione suddetta ha lo scopo di evitare una contribuzione contraddittoria quale sarebbe quella relativa ad opera realizzata a carico della collettività e non di sollevare le imprese dai costi propri della loro attività; pertanto non può essere esentata dal contributo l'opera realizzata da soggetti che agiscano per fini di lucro oppure che accompagnino il lucro ad un legame istituzionale con l'azione svolta, a sostegno degli interessi della collettività, dalla pubblica Amministrazione.


[L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9, comma 1, lett. f)]R

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