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Sent. C. Cass. 26/01/1995, n. 940

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Rete distribuzione energia elettrica - Opera di urbanizzazione primaria - Configurabilità solo per la rete interna alle aree lottizzazione - Allacciamento alla cabina di trasformazione - Compito di istituto dell'Enel.
1. La rete di distribuzione dell'energia elettrica che l'art. 4 L. 29 dicembre 1964 n. 847 annovera tra le opere di urbanizzazione primaria è solo quella interna alle aree lottizzate sia a beneficio dei fabbricati da costruire, per i quali debbono essere richiesti all'Enel, i singoli allacciamenti con pagamento dei relativi contributi come da tariffa C.I.P., sia ai fini dell'impianto comunale di illuminazione elettrica, con la conseguenza che alla convenzione di lottizzazione (con la quale il Comune, che è il soggetto obbligato alla realizzazione delle opere necessarie per la lottizzazione delle aree ai fini urbanistici, può riversare i relativi oneri sui lottizzatori, ai sensi della vigente normativa di cui agli artt. 4 L. 29 settembre 1964 n. 847 e 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificata dalla L. 6 agosto 1967 n. 765) debbono considerarsi estranee le opere di allacciamento, attraverso la cabina di trasformazione dell'energia elettrica, della rete interna all'area lottizzata con l'impianto esterno, che, ai sensi dell'art. 1 L. 6 dicembre 1962 n. 1643, rientra tra i compiti di istituto dell'Enel ed il cui costo non può essere, quindi, riversato dall'Enel stesso sul lottizzato.

1. Ved. Cass. 27 giugno 1992 n. 8037 R e 11 settembre 1992 n. 10376[R=W11S9210376] (Sulle competenze dell'Enel e del Comune in tema di distribuzione dell'energia elettrica). 1a. Come nota 1a. a C. Stato IV 17 gennaio 1995 n. 16.[R=WCS17GE9516]
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28R; L. 6 dicembre 1962 n. 1643R; L. 29 settembre 1964 n. 847, art. 4R; L. 28 gennaio 1977 n. 10 R

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