Sent. CGAR. Sicilia 12/02/2004, n. 26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 12/02/2004, n. 26

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Esenzione ex art. 9, lett. f) L. 1977/10 - Opera eseguita da un privato per conto proprio - Esclusione.
1. Per la concessione edilizia è previsto il rilascio a titolo gratuito dall'art. 9, lett. f) della L. 28 gennaio 1977 n. 10 qualora si tratti di opera di interesse generale e realizzata da un ente pubblico costituzionalmente competente oppure da un soggetto operante per conto di un ente pubblico, come nella figura della concessione di opera pubblica; pertanto il privato che esegua l'opera per conto proprio non può fruire di tale beneficio e deve pagare i contributi previsti.

Sulla esenzione dal contributo edilizio ved. C. Stato V 18 settembre 2003 n. 5315 R (Sulla esenzione dal contributo di costruzione, ex art. 9 della L. 7 gennaio 1977 n. 10, anche per un'opera - purché pubblica o di interesse generale - eseguita da un privato per conto di un ente pubblico); V 18 settembre 2002 n. 7043 [R=WCS18S027043] (Esenzione dal contributo di costruzione per una società a partecipazione pubblica quasi totale, relativo a lavori in un sistema aeroportuale); V 17 ottobre 2000 n. 5558 R [L'esenzione dal contributo di costruzione spetta esclusivamente per le opere pubbliche o di interesse pubblico che vengano eseguite da un ente pubblico o da altro soggetto per conto di un ente pubblico (come nel caso della concessione: C. Stato V 29 settembre 1997 n. 1067 R; V 7 settembre 1995 n. 1280 R; V 6 ottobre 2000 n. 5323 R e Csi 20 luglio 1999 n. 369 R e C. Stato V 10 maggio 1999 n. 536 R e V 19 settembre 1995 n. 1313 R [L'esenzione dai contributi di urbanizzazione e di costruzione spetta esclusivamente per opera di pubblico interesse realizzata da un ente pubblico e non invece per le opere realizzate da un privato (neanche se questi si è impegnato a dare l'opera in locazione alla P.A.: V 10 luglio 2000 n. 3860 R]; V 10 luglio 2000 n. 3860 R e V 20 luglio 1999 n. 849 R (Per l'esenzione del contributo di concessione edilizia occorre la sussistenza di due requisiti: uno, oggettivo, per cui deve trattarsi della costruzione di opere pubbliche o di interesse generale ed uno, soggettivo, per cui le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente); V 6 dicembre 1999 n. 2061 R e V 19 maggio 1998 n. 617 R e V 21 gennaio 1997 n. 69 R [Esenzione ex art. 9, c. 1, lett. f), L. 28 gennaio 1977 n. 10, R per opera di interesse generale e anche per opera eseguita da un privato per conto di ente pubblico ma non per opera costruita da un'impresa per la propria attività]; V 27 agosto 1999 n. 999 R(Esenzione ex art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 R per i lavori di restauro e risanamento conservativo ma non di ristrutturazione che aumenti la superficie utile pur lasciando inalterato il volume); V 2 novembre 1998 n. 1557 R (Esenzione ex art. 18, 2°c., L. 28 gennaio 1977 n. 10, esclusa per lavori di «variante essenziale», quali sono quelli per ricavare un maggior numero di unità abitativa rispetto alla primitiva concessione); V 4 maggio 1998 n. 492 R [«Opera di interesse generale» - per la quale l'art. 9, 1° c., lett. f), L. 1977/10 prevede l'esecuzione - sono le strutture aeroportuali adibite ad uffici degli spedizionieri]; Csi 21 novembre 1997 n. 537 R e C. Stato VI 19 luglio 1996 n. 60 [R=WCS19L9660] [Esenzione ex art. 9, lett. a) L. 1977 n. 10 per gli «imprenditori agricoli a titolo principale», ai sensi art. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153]; C. Stato V 14 aprile 1997 n. 345 R (Sul concetto di «variazioni essenziali» ex art. 18, 3° c., L. 1977 n. 10, come previsto da art. 8, L. 28 febbraio 1985 n. 47); Csi 16 maggio 1996 n. 131 R [Duplice requisito per l'esenzione dal contributo per la costruzione di un edificio in zona agricola ex art. 9, lett. a), L. 1977 n. 10].
[L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9, lett. f)] R

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