Sent. C. Stato 21/01/1997, n. 69 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 21/01/1997, n. 69

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - In generale - Esenzioni ex art. 9 lett. f) L. 1977 n. 10 - Opere pubbliche o di interesse generale eseguite da privati - Esclusione. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - In generale - Esenzioni ex art. 9 lett. f) L. 1977 n. 10 - Opere di urbanizzazione eseguite da privati - Ammissibilità - Condizione.
1. Ai sensi dell'art. 9 lett. f) L. 28 gennaio 1977 n. 10, l'esenzione dal contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e dal costo di costruzione presuppone che l'opera di interesse pubblico sia realizzata da un Ente pubblico; pertanto, essa non compete per le opere eseguite da soggetti privati, quale che sia la rilevanza sociale dell'attività esercitata nell'opera edilizia alla quale la concessione si riferisce. 2. Ai sensi dell'art. 9 lett. f) L. 28 gennaio 1977 n. 10, l'esenzione dal contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione è ammesso soltanto per le «opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici», con ciò intendendosi che, per essere esente da contributo, l'opera di urbanizzazione deve essere specificamente indicata come tale nello strumento urbanistico, anche attuativo.

1. e 2. Sulla esenzione di contributo in generale per la concessione edilizia ved. C. Stato V 25 settembre 1995 n. 1335 R e 7 settembre 1995 n. 1280 R (Per opere pubbliche e di interesse generale).
1. e 2. L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9, lett. f)R

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