Articolo abrogato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30 giugno 2003, dall'art 2, comma 1, D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo 16 così recitava:

“Art. 16. - (Tutela giurisdizionale)

I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall’art. 44, primo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all’art. 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.”

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