Sent. C. Stato 26/11/1994, n. 1382 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 26/11/1994, n. 1382

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Volumetria - Asservimento di aree - Possibilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Area asservita - Inedificabilità. 3. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Prescrizioni e vincoli - Limiti di edificabilità - Effetti. 4. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento d'ufficio - Motivazione - Indicazione del vizio - Sufficienza. 5. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento d'ufficio - Motivazione - Enunciazione ragioni di interesse pubblico - Non occorre.
1. Il proprietario può trasferire ad un altro la suscettibilità edificatoria del proprio fondo, consentendo che essa sia sommata a quella del fondo dell'acquirente di tale facoltà, per cui il contratto "di asservimento", se si pone secundum ius civile, ben può costituire il presupposto del rilascio di una concessione edilizia che tenga conto anche della potenzialità edificatoria del fondo asservito, il quale non può essere più considerato edificabile, proprio perché tale potenzialità è già stata utilizzata e comunque è trasferita al titolare del fondo in cui favore ha avuto luogo l'asservimento. 2. L'inedificabilità dell'area asservita o accorpata costituisce una qualità obiettiva del fondo, nel senso che essa è opponibile anche nei confronti degli aventi causa dell'originario richiedente la concessione (nel caso di aree asservite) o degli aventi causa di chi ha comunque ceduto le potenzialità edificatorie (anche di un'area accorpata). 3. Il piano regolatore, quando prevede i limiti entro i quali l'area può essere edificata, si riferisce non alla edificazione ulteriore rispetto a quella esistente al momento della sua approvazione, ma alla edificazione complessivamente realizzabile sull'area. 4. L'atto di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia illegittima, che abbia consentito la realizzazione di un edificio in contrasto con lo strumento urbanistico generale, non necessita di altra motivazione che il riferimento al vizio di cui è affetta la concessione. 5. Nel caso di annullamento d'ufficio di una concessione che ha consentito la realizzazione di un edificio non prevista dal piano regolatore, l'Autorità mira a superare una situazione permanentemente antigiuridica, e cioè l'attuale contrasto tra le previsioni urbanistiche e la materiale sussistenza dell'edificio realizzato malgrado l'inedificabilità dell'area; pertanto, il relativo provvedimento non deve motivare in ordine alle ragioni che abbiano indotta l'Amministrazione a ritenere prevalenti gli interessi pubblici di cui costituisce espressione lo strumento urbanistico.

1. a 5. Ved. C. Stato V 1° ottobre 1986 n. 477[R=WCS1O86477], V 25 novembre 1988 n. 744,[R=WCS25N88744] V 19 marzo 1991 n. 291,[1[R=WCS19M91291], V 30 marzo 1994 n. 193 .R 1a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 20 ottobre 1994 n. 1200.R 1b. Ved. nota 1a. a C. Stato V 3 ottobre 1994 n. 1090.R
L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4R

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