Sent. C. Stato 06/10/1999, n. 1338 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 06/10/1999, n. 1338

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Decadenza - Per mancato inizio lavori - Interruzione del termine per factum principis - Ammissibilità.
1. Qualora l'inizio di determinati lavori edilizi vengano bloccati da una Autorità pubblica si configura un factum principis che sospende il decorso del termine previsto dall'art. 4, 4° comma della L. 28 gennaio 1977 n 10 ed impedisce l'adozione del provvedimento di decadenza della relativa concessione edilizia da parte dell'Amministrazione comunale.

1a. (CED-DECA.2) Sulla decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine stabilito, ved. C. Stato V 16 novembre 1998 n. 1615R e C. Stato V 11 ottobre 1996 n. 1227R (Valutazione sull'inizio dei lavori, che sia effettivo e non fittizio); Csi 16 settembre 1998 n. 474R e C. Stato V 7 marzo 1997 n. 204R (La concessione edilizia decade automaticamente alla scadenza del termine stabilito per l'inizio dei lavori e non osservato; ed è legittimo l'ordine di demolizione delle opere costruite dopo detta scadenza); C. Stato V 16 ottobre 1997 n. 1136R (Decadenza della concessione per mancato inizio lavori, ex art. 31 L. 17 agosto 1942 n. 1150); C. Stato V 7 marzo 1997 n. 204R e 10 novembre 1993 n. 1147R (Il termine di decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori può essere interrotto se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore o specificate dalla legge, oppure a factum principis); C. Stato V 23 novembre 1996 n. 1414R; C. Stato V 22 novembre 1993 n. 1165[R=WCS22N931165] (L'inizio dei lavori non si configura con lavori di mero sbancamento); C. Stato V 23 febbraio 1993 n. 2229[R=WCS23F932229] (1. In caso di opere iniziate oltre il termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia conseguentemente decaduta è legittimo l'ordine di sospensione e demolizione dopo il formale provvedimento di decadenza della concessione; 2 Ai sensi dell'art. 20 L. 6 agosto 1967 n. 765R il termine annuale per l'inizio dei lavori decorre dalla notifica all'interessato della rilasciata concessione edilizia); C. Stato V 19 novembre 1992 n. 1324R (L'inizio dei lavori non si configura con la sola realizzazione delle opere di urbanizzazione); C. Stato V 15 ottobre 1992 n. 1006R (La dichiarazione di decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno di cui all'art 31 L. 17 agosto 1942, n. 1150R è illegittima qualora l'interessato abbia comunicato entro il detto termine l'avvenuto inizio dei lavori anche se poi interrotti); Tsa 27 marzo 1992 n. 24R (É illegittimo il provvedimento di decadenza di una concessione edilizia emesso dopo 9 anni da quando la decadenza si sarebbe verificata).
(L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4, comma 4)R

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