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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 24/10/2018, n. 80/E
Risoluz. Ag. Entrate 24/10/2018, n. 80/E
Risoluz. Ag. Entrate 24/10/2018, n. 80/E
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QuesitoL’interpellante... rappresenta la seguente fattispecie. Il Comune X, con delibera approvata dal Consiglio Comunale, ha avviato la cessione mediante asta pubblica ai sensi del RD 23 maggio 1924, n. 827, dei diritti volumetrici di proprietà comunali allocati nelle unità di intervento di proprietà privata in esecuzione di una convenzione attuativa del piano particolareggiato adottato, che riguarda le aree e gli edifici situati nel Comune X. Il piano di cui la convenzione costituisce attuazione, prevede, tra l’altro, la realizzazione di edifici con destinazione residenziale, commerciale, artigianale e di servizi e parc |
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Soluzione interpretativa prospettataL’interpellante ritiene che alla cessione dei diritti volumetrici si applichi il trattamento di favore previsto dall& |
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Parere dell’Agenzia delle EntrateConsiderato che, in sede di integrazione documentale, l’interpellante ha rappresentato che la cessione di diritti volumetrici è stata assoggettata ad IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si rende necessario, in via preliminare, esaminare la fattispecie sotto il profilo dell’ inquadramento IVA dell’atto di cessione. A tal riguardo, si osserva che il Comune, ancorché faccia ricorso ad uno strumento di natura privatistica (la cessione di diritti edificatori) agendo pertanto “iure privatorum”, opera di fatto una redistribuzione della volumetria presente sull’area di sua proprietà in base agli strumenti urbanistici vigenti, perseguendo, tramite l’esercizio della potestà conformativa del territorio, un interesse di carattere pubblicistico. Per tale motivo, deve ritenersi che l’operazione con cui il Comune cede i diritti volumetrici in favore della società Y risulti carente del requisito soggettivo richiesto, ai fini dell’applicazione dell’IVA, dall’articolo 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di atto posto in essere dal Comune nell’ambito della sua attività istituzionale. Non trovando applicazione l’IVA, come corollario del principio di alternatività IVA- registro, previsto dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), a mente del quale “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”, si riespande l’ambito applicativo dell’imposta di registro, che, in via generale, è dovuta in misura proporzionale, sempre che non ricorrano i requisiti per l’applicazione di un regime fiscale agevolato. |
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