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Sent. C. Cass. pen. 04/03/1999, n. 6274

47318 47318
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abuso d'ufficio - Rilascio di autorizzazioni illegittime - Configura reato ex art. 1 L. 1997 n. 234. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abuso d'ufficio - Rilascio di autorizzazioni illegittime - Deviazione dell'Autorità amministrativa verso interessi privatistici.
1. Integra gli estremi del reato di abuso di ufficio secondo la formulazione dell'art. 1 L. 16 luglio 1997 n. 234 il comportamento dell'Amministratore comunale che rilasci autorizzazioni "in precario" per la realizzazione di manufatti non connotati dal requisito della provvisorietà o da quello della pertinenzialità; è, invero, ravvisabile, in siffatta condotta non solo la violazione della normativa in tema di rilascio di autorizzazioni gratuite (artt. 48 L. 5 agosto 1978 n. 457 e 7 D.L 23 gennaio 1982 n. 9), avuto, soprattutto riguardo al carattere non precario delle opere, ma anche della L. 28 gennaio 1977 n. 10, che, a fronte del dovere di chi voglia edificare di munirsi della concessione edilizia, prevede il dovere dell'organo comunale competente di provvedere a norma dell'art. 4 di detta legge, con la procedura e con gli effetti di cui all'art. 31 L. 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. 2. In tema di abuso di ufficio, secondo la configurazione del reato previsto e punito dall'art. 323 Cod. pen., come modificato dalla L. 16 luglio 1997 n. 234 la finalità di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a più persone operanti nel settore produttivo attraverso il rilascio di autorizzazioni edilizie illegittime, non fa venire meno la deviazione dell'Autorità amministrativa verso interessi privatistici dovendosi escludere il perseguimento e la tutela degli interessi privati quando, per effetto di un'attività edilizia autorizzata contra ius si verificano conseguenze deleterie per l'assetto complessivo del territorio e dell'ambiente.

1. e 2. Ved. Cass. pen. VI 5 maggio 1999 n. 5597.
(Cod.pen. art. 323; L. 16 luglio 1997 n. 234) (L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31R; L. 28 gennaio 1977 n. 10R; L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 48R; L. 16 luglio 1997 n. 234, art.1)

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