Sent. C. Stato 15/03/2001, n. 1507 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 15/03/2001, n. 1507

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Disponibilità dell'area - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Ricostruzione di immobile distrutto da un sisma - Anche in altra località - Condizioni. 3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Domanda - Soggetti legittimati - Individuazione.
1. Possiede titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 4 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, il proprietario dell'area o chi ha sulla stessa area diritto di superficie ad effetti obbligatori. 2. La facoltà - prevista da una legge - di ricostruire in altra località un fabbricato crollato per un terremoto è pur sempre condizionata al principio stabilito dall'art. 4 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, secondo il quale la concessione edilizia può essere rilasciata solo al proprietario dell'area o a chi ha titolo per ottenerla, pertanto la facoltà suddetta compete, oltre che al proprietario dell'area situata nell'altra località, anche al comproprietario al quale l'altro proprietario abbia rilasciato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui lo si autorizza alla costruzione. 3. La concessione edilizia può essere domandata anche da persona diversa dal proprietario purché disponga del suolo - come risulta dagli art. 31 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 10 della L. 6 agosto 1967 n. 765 e art. 4, comma 1 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 - considerato anche che la concessione edilizia viene sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi per cui il Comune deve solo accertare se vi siano esigenze di interesse pubblico da tutelare o se esista un impedimento legale.


(L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4)R (L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10R; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4, comma 1)R

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