Sent. C. Stato 10/05/1999, n. 536 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 10/05/1999, n. 536

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1. Edilizia ed urbanistica Concessione edilizia Contributo di costruzione Esenzione Ex art. 9, lett. f), L. 1977 n. 10 Presupposti. 2. Edilizia ed urbanistica Concessione edilizia Contributo di costruzione Esenzione Ex art. 9, lett. f), L. 1977 n. 10 Presupposti Esenzione ammissibile anche per opera privata - Condizioni.
1. L'esenzione dal contributo di costruzione è prevista dall'art. 9, lett. f) della L. 28 gennaio 1977 n. 10 solo quando l'opera da edificare sia pubblica o di interesse pubblico - e quindi di interesse generale - e venga realizzata da un ente pubblico oppure da un soggetto privato per conto di ente pubblico, come nel caso del concessionario di opera pubblica o di pubblica utilità o di altre analoghe figure. 2. L'espressione «opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti» a cui si riferisce l'art. 9, lett. f) della L. 28 gennaio 1977 n. 10 per indicare uno dei casi di esecuzione dal contributo di costruzione, coincide in effetti con l'espressione «opera pubblica» che è appunto opera di interesse generale realizzata da un ente pubblico, naturalmente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; pertanto «opera pubblica» - con beneficio dell'esenzione dal contributo di costruzione - è anche un'opera costituita da un privato per conto di un ente pubblico, come nella figura della concessione di opera pubblica o in altra figura analoga; invece non può beneficiare dell'esecuzione la costruzione realizzata da un'impresa per la propria attività, considerato anche che finalità dell'esenzione anzidetta è quella di evitare un onere contributivo a carico della collettività in sÈ contraddittorio perché relativo ad opere costruite nell'interesse della collettività e non quella di ridurre i costi imprenditoriali.

1a. e 2a. Sulla esenzione del contributo di costruzione ved. C. Stato V 29 settembre 1997 n. 1067R.
[L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9, lett. f)]R

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