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Sent. C. Cass. 22/05/1998, n. 5143

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 872, 2° c., Cod. civ. e norme integrative - Ammettono richieste di risarcimento danno e riduzione in pristino. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Costruzione eseguita in sua assenza o difformità - Azione risarcitoria del terzo contro la P.A. per suoi omessi o ritardati provvedimenti sanzionatori - Inammissibilità.
1. Le norme di cui all'art. 872, 2° comma C.c., in tema di distanze tra costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile in subiecta materia, sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella (legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia, la sua (asserita) rumorosità e non conformità alle prescrizioni antincendio, la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, circostanze, queste, che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della P.A., e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 e ss. C.c. (o di quelle in esse richiamate). 2. Il terzo danneggiato dalla realizzazione di una costruzione finitima ultimata in assenza o difformità della concessione edilizia non è legittimato a proporre azione risarcitoria contro l'Amministrazione che, ingiustificatamente, ometta o ritardi la emanazione dei provvedimenti sanzionatori di cui alla legge n. 1150 del 1942 e n. 10 del 1977, vertendosi, nella specie, in tema di poteri direttamente funzionali alla tutela di interessi generali, in relazione ai quali non è configurabile né un'obbligazione della P.A. nei confronti del singolo privato, né, conseguentemente, un correlato diritto soggettivo di quest'ultimo ad ottenere una tutela diretta attraverso la repressione dell'altrui attività abusiva. (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha rilevato come, nel caso di specie, non fosse a parlarsi neanche di inerzia dell'Amministrazione, risultando provata, per converso, l'adozione, da parte dei competenti organi comunali, di due diversi provvedimenti, l'uno impositivo dell'obbligo di sospensione dei lavori abusivi, l'altro di demolizione delle opere illegittimamente realizzate).


(Cod. civ. artt. 872 e 873) (L. 17 agosto 1942 n. 1150R; L. 28 gennaio 1977 n. 10)R

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