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Sent. C. Stato 24/10/1994, n. 837

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Programma pluriennale di attuazione - Innovazioni con legge regionale - Possibilità.
1. L'art. 13 L. 28 gennaio 1977 n. 10, che prevede il programma pluriennale di attuazione quale mezzo di graduazione nel tempo della trasformazione del territorio, non costituisce norma di principio della legislazione urbanistica, per cui ben può una legge regionale introdurre disposizioni in materia di programma pluriennale di attuazione capaci di innovare almeno in parte alle funzioni tipiche di tale programma. (Fattispecie relativa alla L. reg. Marche 26 aprile 1979 n. 18, che all'art. 2 indica quale compito del p.p.a. quello di delimitare le zone in cui si devono realizzare, nei tempi e modi dettati dalla legge, le attività di trasformazione urbanistica, dando la priorità alle aree con strumenti particolareggiati approvati).

1a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 3 ottobre 1994 n. 1090.R
L. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 13 R

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