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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP4813
Sent. C. Stato 03/07/2000, n. 3646
Sent. C. Stato 03/07/2000, n. 3646
Sent. C. Stato 03/07/2000, n. 3646
1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Variante - Motivazione specifica - Non necessaria. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Vincoli - Decadenza - Ex art. 2 L. 1968 n. 1187 - Reiterazione - Con variante al p.r.g. motivata. 3. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Vincoli - Decadenza - Ex art. 2 L. 1968 n. 1187 - Reiterazione - Dopo molto tempo - Previo accertamento di sussistenza interesse pubblico e ricerca di possibili diverse soluzioni.
1. Per apportare una variante al piano regolatore generale, il Comune può a discrezione modificare le condizioni urbanistiche originarie senza che occorra una adeguata motivazione specifica ed analitica; è però necessario chiarire opportunamente le diverse esigenze che si sono dovute conciliare e la conformità delle modifiche adottate ai criteri base tecnico-urbanistici stabiliti per la redazione del p.r.g.
2. Alla decadenza di vincoli urbanistici verificatasi per il decorso del termine di cui all'art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187 può seguire la loro reiterazione disposta con apposita variante al piano regolatore generale la quale è legittima se adeguatamente motivata circa la persistente attualità del pubblico interesse che determinò l'imposizione dei vincoli in origine.
3. Riguardo alla reiterazione di vincoli urbanistici dopo molto tempo dalla loro decadenza determinatasi ex art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187 il Comune deve prima accertare se l'interesse pubblico è ancora attuale e se esistono altre soluzioni per soddisfarlo.
1a. Sulla variante al piano regolatore generale ved. C. Stato V 23 maggio 2000 n. 2982R (La motivazione specifica è necessaria per una variante al p.r.g. che interessi particolari aspettative - come quelle nascenti da un piano di lottizzazione - o che sia limitata ad un determinato terreno); C. Stato IV 22 maggio 2000 n. 2934R (1. Le varianti al p.r.g. possono distinguersi in 3 gruppi: normative, specifiche e generali; queste ultime possono rendersi necessarie se il p.r.g. ha durata indeterminata - 2. Non occorre specifica motivazione per una variante al p.r.g. destinata alla tutela del paesaggio, considerato il valore fondamentale di questo); C. Stato IV 23 marzo 2000 n. 1561R (Come C. Stato V 2000 n. 2982); Csi 22 settembre 1999 n. 391R (Non occorre approvazione per una variante al p.r.g. intesa alla localizzazione di aree per attrezzature urbane di interesse generale, conforme alle previsioni del piano); C. Stato IV 9 aprile 1999 n. 594R (Il Comune deve accompagnare con specifica motivazione una variante al p.r.g. che modifichi in zona agricola un'area compresa fra altre aree edificabili ed edificate); C. Stato IV 8 febbraio 1999 n. 121R (Di regola non occorre specifica motivazione per una variante al p.r.g., essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al relativo progetto); Csi 21 dicembre 1998 n. 691R (Una adeguata motivazione è necessaria per la variante al p.r.g. che incida su situazioni consolidate come nel caso che esista già un piano di lottizzazione approvato); C. Stato IV 4 dicembre 1998 n. 1732R (Come Csi 98/691); C. Stato IV 26 maggio 1998 n. 886R (Come Csi 98/691); C. Stato IV 25 maggio 1998 n. 869R (Sulle condizioni perché sia ammissibile la variazione della destinazione di un'area da edificabile in agricola); C. Stato IV 13 maggio 1998 n. 814R (L'ente locale ha l'obbligo di una adeguata motivazione per le modifiche alla destinazione di un'area per la quale il p.r.g. aveva previsto l'edificazione); C. Stato IV 9 febbraio 1998 n. 225R [Qualora il sottosuolo sia utilizzato per un servizio pubblico (fognatura, nella specie) senza che ne consegua alcuna limitazione alla disponibilità e al godimento del suolo sovrastante (fondo agricolo, nella specie) non occorre alcuna variante al p.r.g. che ha previsto una determinata destinazione della zona (agricola, nella specie)]; C. Stato IV 15 ottobre 1996 n. 1116R (Come Csi 98/691); Cass. 12 giugno 1996 n. 5407R (Non è fondata l'azione di risarcimento danno di un privato contro il Comune che ha apportato una variante al p.r.g. per le mutate esigenze urbanistiche e che di conseguenza non gli ha potuto rilasciare concessione edilizia); C. Stato IV 15 aprile 1996 n. 484R (Le motivazioni per una variante al p.r.g. può anche essere implicita nei relativi elaborati tecnici); C. Stato V 27 ottobre 1995 n. 1486R (Il provvedimento della variante a p.r.g. resta valido anche se non vi sono allegati gli elaborati relativi allo stesso p.r.g.); C. Stato V 21 giugno 1995 n. 924R (1. Sull'atto di impegno alla cessione gratuita di aree, in delibera del Consiglio comunale riguardante una variante al p.r.g. - 2. Necessità dell'approvazione regionale all'adozione di variante al p.r.g.); C. Stato IV 12 giugno 1995 n. 439R (Sui limiti alla facoltà ampiamente discrezionale del Comune di apportare varianti al p.r.g.); C. Stato IV 5 dicembre 1994 n. 992R (In caso di variante al p.r.g. è necessaria una motivazione specifica solo nel caso di variante limitata ad un determinato terreno o incidente su particolari aspettative, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato); C. Stato IV 8 novembre 1994 n. 866R (È legittima la variante al p.r.g. finalizzata alla tutela del territorio); C. Stato IV 1° febbraio 1994 n. 99R (Sulla variante al p.r.g. che espande la capacità edificatoria complessiva della zona); C. Stato IV 22 dicembre 1993 n. 1135R [Si ha variante del p.r.g. quando viene cambiato almeno uno degli indici da esso prescritti (nella specie, il rapporto concernente verde pubblico)]; C. Stato IV 14 dicembre 1993 n 1068R (Come C. Stato IV 99/121); C. Stato IV 13 luglio 1993 n. 711R (1. Preventiva autorizzazione regionale per la variante ai sensi dell'art. 1 L. 1° giugno 1971 n. 1291 - 2. Possibile incidenza della variante al p.r.g. su preesistente piano di lottizzazione e conseguente necessità di motivazione della variante stessa); C. Stato IV 30 giugno 1993 n. 642R (1. Della variante generale al p.r.g. può legittimamente prevedersi l'attuazione con successivi piani di dettaglio - 2. È legittimo il mutamento di destinazione di aree stabilito dalla variante generale al p.r.g. la cui motivazione possa desumersi dalla programmazione urbanistica posta a base della variante); C. Stato IV 12 giugno 1993 n. 593R (Sulla impugnazione del p.r.g. e delle sue varianti); C. Stato IV 14 maggio 1993 n. 531R (Come Csi 98/691); Csi 5 maggio 1993 n. 177R (Sul termine per l'approvazione di una variante al p.r.g.); C. Stato IV 5 novembre 1992 n. 944R (Sulla legittimità di variante al p.r.g. che ne riduca preesistenti posizioni); Csi 2 novembre 1992 n. 316R (Per la variante al p.r.g. occorre l'approvazione della Regione); C. Stato V 22 ottobre 1992 n. 1055R (Qualora alla normativa del p.r.g. modificata da una variante non corrisponda un'aggiornata planimetria, prevale di regola la normativa); C. Stato V 8 settembre 1992 n. 776R (Per le varianti al p.r.g. la motivazione è obbligatoria qualora vi siano lottizzazioni perfezionate); C. Stato IV 1° Iuglio 1992 n. 653R (Come Csi 98/691); C. Stato IV 13 maggio 1992 n. 511R (In caso di variante al p.r.g. che modifichi la destinazione di un'area sulla cui edificabilità esista un affidamento del proprietario, è necessaria una specifica motivazione).
2 e 3a. Sulla decadenza di vincoli del piano regolatore generale e la loro eventuale reiterazione ved. C. Stato V 30 ottobre 1997 n. 1225R [1. Il limite di 5 anni ex art. 2, 1° c., L. 19 novembre 1968 n. 1187 si riferisce a tutti i vincoli di piano, siano essi strumentali o sostanziali - 2. Decaduti i vincoli di inedificabilità, si applica l'art. 4, u.c., L. 28 gennaio 1977 n. 10 R che distingue gli interventi edilizi consentiti secondo che le aree ricadano dentro o fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967 n. 765R - 3. Le aree sottoposte a vincoli sostanziali o a vincoli strumentali (come quelli di inedificabilità) diventano, dopo la loro decadenza, zone ]; C. Stato V 28 gennaio 1997 n. 96R [I vincoli soggetti a decadenza ex art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187[R=L118768,A=2] sono quelli introdotti col p.r.g. e non i vincoli da questo recepiti (come quello derivante da servitù di passaggio pubblico)]; C. Stato V 9 dicembre 1996 n. 1486R (In caso di decadenza dei vincoli di p.r.g. di natura espropriativa non tornano in vigore eventuali preesistenti previsioni urbanistiche); C. Stato V 23 novembre 1996 n. 1413R (La durata di 5 anni dei vincoli di p.r.g. ex art. 2 L. 1968 n. 1187 riguarda sia quelli sostanziali che quelli strumentali); C. Stato IV 31 ottobre 1996 n. 1183R [Reiterazione di vincolo di p.r.g. di natura espropriativa (a parco pubblico)]; C. Stato IV 20 maggio 1996 n. 651R (La decadenza del vincolo di p.r.g. riguardante espropri non restituisce all'area l'originaria destinazione di zona ma la trasforma in , con la destinazione ritenuta dal Comune la più conforme al pubblico interesse); C. Stato IV 1° aprile 1996 n. 407R (Per la reiterazione di vincoli di p.r.g. decaduti effettuata mediante variante allo stesso p.r.g. non occorre specifica motivazione purché sia precisata la perdurante attualità della previsione originaria che determinò l'imposizione di quei vincoli; occorre comunque tale motivazione qualora il vincolo riguardi una determinata area); C. Stato V 19 febbraio 1996 n. 211R (Dopo la decadenza di vincoli urbanistici per il decoro del termine di 5 anni ex art. 2, L. 1968 n. 1187 deve essere attribuita una nuova destinazione all'area già soggetta al vincolo decaduto); C. Stato V 2 febbraio 1996 n. 122R (Fra i vincoli per espropriazione o inedificabilità - per i quali opera la decadenza dopo 5 anni ex art. 2, L. 1968 n. 1187 - rientra la previsione di vie di comunicazione poiché le aree destinate alla viabilità (ved. art. 7, n. 3 e 4, L. 17 agosto 1942 n. 1150R) vanno acquisite mediante esproprio]; C. Stato V 26 settembre 1995 n. 1354R (Sulla decadenza ex art. 2 L. 1968 n. 1187 di vincoli per espropriazione; C. Stato IV 25 settembre 1995 n. 745R (Sul diritto di azione dei proprietari di aree soggette a vincoli di espropriazione o inedificabilità, allo scadere degli stessi vincoli); C. Stato V 5 settembre 1995 n. 1268R (Sul vincolo di protezione stradale previsto dall'art. 41 septies della L. 17 agosto 1942 n. 1150 come integrata dall'art. 19 della L. 6 agosto 1967 n. 765)R; C. Stato V 30 giugno 1995 n. 945R (Caso in cui la decadenza dei vincoli urbanistici ex L. 68/1187 non è applicabile; C. Stato IV 12 giugno 1995 n. 439R (1. Scaduti dopo 5 anni i vincoli urbanistici ex L. 68/1187, il Comune ha l'obbligo di integrare il p.r.g. divenuto in parte inoperante - 2. Come C. Stato IV 1.4.96 n. 407); C. Stato IV 15 maggio 1995 n. 336R (Non costituisce vincolo di inedificabilità - soggetto pertanto a decadenza ex L. 68/1187 - la prescrizione del p.r.g. che condiziona la possibilità di costruire alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione redatto da un privato in alternativa a quella di un piano particolareggiato); C. Stato V 8 maggio 1995 n. 317R; C. Stato V 22 marzo 1995 n. 451R (Caso in cui non si applica l'art. 2 della L. 68/1187); C. Stato V 26 novembre 1994 n. 1382R (I limiti di edificabilità di un'area stabiliti dal p.r.g. si riferiscono alla edificazione complessiva dell'area); C. Stato V 4 novembre 1994 n. 1257R (La destinazione a verde pubblico di quartiere riguardante un bene di proprietà del Comune, su cui non è stato apposto alcun vincolo espropriativo, è efficace a tempo indeterminato); C. Stato IV 24 ottobre 1994 n. 825R (Le norme urbanistiche possono stabilire vincoli alle attività - comprese quelle insalubri - dell'uomo); C. Stato V 3 ottobre 1994 n. 1090R (Legittimità del vincolo di formazione di piano particolareggiato); C. Stato IV 14 dicembre 1993 n. 1068R (Non costituisce vincolo del p.r.g. la destinazione di un'area a verde privato); C. Stato IV 14 dicembre 1993 n. 1068R (Come C. Stato V 26 settembre 1995 n. 1354[R=WCS26S961354]); C. Stato IV 6 dicembre 1993 n. 1045R (Valutazioni discrezionali della P.A. circa le scelte di destinazione delle aree e loro sindacabilità per difetti di motivazione); C. Stato IV 2 novembre 1993 n. 958R (Sulle distanze delle costruzioni da strade e autostrade ex art. 41 septies L. 17 agosto 1942 n. 1150R e D.M. 1° aprile 1968 n. 1404R, le fasce di edificazione che ne derivano e rapporti con le eventuali norme di p.r.g. che disciplinino le edificazioni in dette fasce); Tsa 23 giugno 1993 n. 76R (Sulla interpretazione dell'art. 7 della L. 17 agosto 1942 n. 1150R); C. Stato IV 1° giugno 1993 n. 581R (1. Il rilascio di concessione edilizia non impegna il Comune a prevedere la destinazione edificatoria a terreni più o meno contigui - 2. Sulla destinazione a zona agricola stabilita dal p.r.g.); Csi 1° giugno 1993 n. 217R (Come C. Stato IV 1° aprile 1996 n. 407); C. Stato IV 15 febbraio 1993 n. 167R (Come C. Stato V 30 ottobre 1997 n. 1225); C. Stato IV 3 dicembre 1992 n. 998R (Sulle possibili scelte del Comune dopo la decadenza dei vincoli urbanistici per il trascorso quinquennio ex art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187[R=L118768,A=2]); C. Stato IV 15 ottobre 1992 n. 11257[R=WCS15O9211257] (Sui vincoli di destinazione senza indennizzo); C. Stato IV 20 marzo 1992 n. 315R; (La decadenza dei vincoli del p.r.g. ex art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187 non preclude l'attuazione di tutte le altre previsioni del p.r.g.); C. Stato IV 17 febbraio 1992 n. 201R (Il p.r.g. può anche recepire prescrizioni non urbanistiche); Cass. 30 gennaio 1992 n. 167[R=W30GE92167] (Conseguenze della sopravvenuta inefficacia, dopo l'inutile decorso del termine fissato per l'emanazione del piano particolareggiato di esecuzione, delle previsioni del p.r.g. con vincoli per l'espropriazione); C. Stato V 28 gennaio 1992 n. 82R (1. I vincoli del p.r.g. per i quali è prevista la durata di 5 anni ex art. 2, 1° c., L. 1968 n. 1187 si riferisce a tutti i vincoli sia sostanziali che strumentali; e fra questi ultimi ricade il condizionamento della edificabilità di un'area alla esistenza di un piano esecutivo - 2. Sugli effetti dell'inutile decorso del termine di 5 anni stabilito dall'art. 2 della L. 1968 n. 1187).
(L. 19 novembre 1968 n. 1187, art. 2)[R=L118768,A=2] |
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