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Sent. C. Stato 14/06/1996, n. 704

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Programma pluriennale di attuazione - Contenuto di innovazioni rispetto al P.R.G. - Inconfigurabilità.
1. Ai sensi degli artt. 7 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 13 L. 28 gennaio 1977 n. 10, il programma pluriennale di attuazione, in quanto strumento di programmazione temporale, non può sostituirsi al piano regolatore generale, per cui va escluso che possa avere forza innovativa delle scelte urbanistiche compiute con quest'ultimo.

1. Ved. C. Stato IV 28 dicembre 1994 n. 1088 R.
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 7 R; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 13 R

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