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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Norme di Prevenzione incendi
- Alfonso Mancini
Norme di Prevenzione incendi
Norme di Prevenzione incendi
Commentario al nuovo Codice di Prevenzione Incendi
NORMATIVA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI |
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Codice di prevenzione incendi (RTO) e successive modificheLa normativa tecnica di prevenzione incendi è contenuta nell’Allegato al D. Min. Interno 03/08/2015, al quale di solito si fa riferimento come “Codice di prevenzione incendi” (o anche come “Regola Tecnica Orizzontale”, o più semplicemente “RTO”, vale a dire una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività), con tutte le successive modifiche e integrazioni. Tra le modifiche è di particolare rilevanza quella operata dal D. Min. Interno 18/10/2019, il quale ha apportato una profonda revisione al Codice nell’ottica di aggiornarne i contenuti tecnici sulla base dei più recenti standard internazionali. In pratica, con il D. Min. Interno 18/10/2019 si è proseguito il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali, tramite la sostituzio |
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Struttura del Codice di prevenzione incendiIl D. Min. Interno 03/08/2015 si compone di cinque articoli e di un allegato tecnico (Allegato 1 - Norme tecniche di prevenzione incendi). Gli artt. 2-5 del D. Min. Interno 03/08/2015 chiariscono il campo di applicazione e le modalità applicative del Codice (su cui si veda più avanti). L’allegato tecnico è strutturato in quattro sezioni, come da tabella seguente. |
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Filosofia della RTO, approccio prestazionale e Ingegneria della sicurezza antincendioIl Codice di prevenzione incendi si caratterizza per il passaggio dall’approccio di tipo essenzialmente “prescrittivo”, caratteristico della normazione precedente, a un approccio di tipo “prestazionale”. Le differenze tra i due approcci sono evidenziate dalla tabella che segue.
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Attività “normate” e “non normate” ai fini della normativa di prevenzione incendiIl D.P.R. 01/08/2011, n. 151 (nel prosieguo anche “Regolamento di prevenzione incendi”, o più semplicemente “Regolamento”), reca nell’Allegato I R, l’elenco delle attività soggette ai |
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Cessazione del “doppio binario” e normativa di prevenzione incendi applicabilePer la corretta definizione della normativa applicabile, a far data dal 20/10/2019 - a seguito dell’entrata in vigore del D. Min. Interno 12/04/2019 (pubblicato nella G.U. 23/04/2019, n. 95 ed entrato in vigore dal centottantesimo giorno successivo) - è cessato il regime del c.d. “doppio binario”, cioè la possibilità, per le attività non normate (quindi come detto quelle prive di RTV), di applicare in alternativa: * il Codice di prevenzione incendi (RTO); oppure * le norme tecniche precedenti al Codice, di carattere prescrittivo, che si trovano elencate nell’art. 5 del D. Min. Interno 03/08/2015, comma 1-bis, nonché, per gli aspetti da queste ultime non disciplinati, i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate, secondo quanto disposto dall’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139, comma 3. Più precisamente, a partire dal 20/10/2019 si applica obbligatoriamente il Codice di prevenzione incendi, con riferimento alle attività di cui all’Allegato I R al Regolamento indicate al comma 1 dell’art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015 (si veda il dettaglio più avanti), nei seguenti casi: |
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Norme tecniche alternative al Codice di prevenzione incendiPer le attività e/o gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione della RTO - nonché per quelle alle quali è ancora prevista la possibilità di applicare in alternativa le norme tecniche prescrittive - oltre alle specifiche RTV possono essere applicati anche i seguenti provvedimenti (elencati all’art. 5 del D. Min. Interno 03/08/2015, comma 1-bis) N8: * R.D. 07/11/1942, n. 1564 R (Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale); * D. Min. Interno 30/11/1983 R (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); * D. Min. Interno 01/02/1986 R (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili); |
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Attività cui si applica la RTO e possibili eccezioniSi riporta di seguito l’elenco delle attività e costruzioni (di cui all’Allegato I R al Regolamento): 1) per le quali nei casi previsti è obbligatoria a far data dal 20/10/2019 l’applicazione della RTO (prima tabella); 2) per le quali nei casi previsti è obbligatoria a far data dal 20/10/2019 l’applicazione della RTO, ma con delle eccezioni, ai sensi degli artt. 2 e 2-bis del D. Min. Interno 03/08/2015 (seconda tabella) N2. Attività per le quali si applica sempre la RTO nei casi previsti
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REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI E CHIARIMENTISi riporta di seguito l’elenco delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, e dei principali chiarimenti ap |
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Lavorazione, trasporto e distribuzione di gas infiammabiliAttività di riferimento: 1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h. 2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. 3 - Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili. 4 - Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi. 5 - Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³. 6 - Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. Regole tecniche Circ. Min. Interno 20/09/1956, n. 74 R (Costruzione ed esercizio degli impianti di gas di petrolio liquefatti), Parte II e Parte III. Circ. Min. Interno 15/10/1964, n. 99 R (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale). D. Min. Interno 24/11/1984 R (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) |
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Impianti di distribuzione carburanti e ricarica veicoli elettriciAttività di riferimento: 13 - Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi. Regole tecniche D. Min. Interno 24/05/2002 R (Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione), come modificato da: * D. Min. Interno 31/03/2014 R; Il D. Min. Interno 24/05/2002R ha superato il precedente: * D. Min. Interno 08/06/1993 R (Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione). D. Min. Interno 29/11/2002 R (Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione). |
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Depositi o rivendite di alcoliAttività di riferimento: |
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AutodemolizioniAttività di riferimento: 55 |
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Locali di pubblico spettacolo e impianti sportiviAttività di riferimento: 41 - Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive. 65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Regole tecniche Limitatamente ai locali di pubblico spettacolo e di trattenimento a carattere pubblico, la pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.15 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), ad opera del D. Min. Interno 22/11/2022 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico). Ai sensi dell’art. 2-bis del D. Min. Interno 03/08/2015, comma 1, lettera 0a), la RTV si applica in alternativa alle specifiche disposizioni contenute nel precedente: * D. Min. Interno 19/08/1996 R (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), come modificato da: |
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Alberghi e strutture ricettiveAttività di riferimento: 66 - Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico- alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Regole tecniche La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.5 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), inizialmente ad opera del D. Min. Interno 09/08/2016 R (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), poi sostituito dal D. Min. Interno 14/02/2020 N6. Ai sensi dell’art. 2-bis del D. Min. Interno 03/08/2015, comma 1, lettera a), la RTV si applica in alternativa alle specifiche disposizioni contenute nel precedente: * D. Min. Interno 09/04/1994 R (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), come modificato da: |
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Adeguamento antincendio delle strutture ricettive |
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ScuoleAttività di riferimento: 67 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti. Regole tecniche Per le scuole, la pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.7 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), inizialmente ad opera del D. Min. Interno 07/08/2017 R (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), poi sostituito dal D. Min. Interno 14/02/2020 N6. Ai sensi dell’art. 2-bis del D. Min. Interno 03/08/2015, comma 1, lettera b), la RTV si applica in alternativa alle specifiche disposizioni contenute |
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Adeguamento antincendio di scuole e asili nido |
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Ospedali e strutture sanitarieAttività di riferimento: 68 - Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m². Regole tecniche |
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Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie |
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Attività commercialiAttività di riferimento: 69 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Regole tecniche |
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Biblioteche, archivi, musei, gallerie, edifici tutelati in genereAttività di riferimento: 72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività soggetta ai controlli. Regole tecniche La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.10 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), ad opera del D. Min. Interno 10/07/2020 R. |
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Impianti termiciAttività di riferimento: 74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. Regole tecniche D. Min. Interno 12/04/1996 R (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi), come modificato da: * D. Min. Interno 19/02/1997 R; * D. Min. Interno 16/11/1999 R; |
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Autorimesse, parcheggi, locali per ricovero natanti e aeromobiliAttività di riferimento: 75 - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2. Regole tecniche La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.6 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), inizialmente ad opera del D. Min. Interno 21/02/2017 R (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa), poi sostituito dal D. Min. Interno 14/02/2020 R, in vigore fino al 18/11/2020, e a sua volta sostituito dal D. Min. Interno 15/05/2020 |
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Edifici di civile abitazione e condominiAttività di riferimento: 77 - Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m. Regole tecniche La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.14 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), ad opera del D. Min. Interno 19/05/2022 R. Le suddette norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Min. Interno 16/05/1987, n. 246 R (Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione |
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Chiusure d’ambito degli edifici civiliRegole tecniche La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.13 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), ad opera del |
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Stazioni, aerostazioni, porti e metropolitaneAttività di riferimento: 78 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle |
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InterportiAttività di riferimento: |
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Gallerie stradali e ferroviarieAttività di riferimento: 80 - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m. Regole tecniche D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/10/2005 R (Sicurezza nelle gallerie ferroviarie). |
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Varie |
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AscensoriD. Min. Interno 15/09/2005 R (Approvazione della regola tecnica di pr |
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Eliporti ed elisuperfici |
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Gruppi elettrogeniD. Min. Interno 13/07/2011 R (Approvazione della regola tecnic |
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Impianti di climatizzazione |
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Impianti di trattamento e stoccaggio rifiutiD. Min. Interno 26/07/2022 R (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti). |
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Luoghi di lavoro in generaleD. Min. Interno 10/03/1998 R (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), come modificato da * D. Min. Interno 01/09/2021 (in vigore dal 25/09/2022) R |
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25/11/2024
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