Codice di prevenzione incendi
(RTO) e successive modifiche
La normativa tecnica di prevenzione incendi è contenuta nell’Allegato al D. Min. Interno 03/08/2015, al quale di solito si fa riferimento come “Codice di prevenzione incendi” (o anche come “Regola Tecnica Orizzontale”, o più semplicemente “RTO”, vale a dire una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività), con tutte le successive modifiche e integrazioni.
Tra le modifiche è di particolare rilevanza quella operata dal D. Min. Interno 18/10/2019, il quale ha apportato una profonda revisione al Codice nell’ottica di aggiornarne i contenuti tecnici sulla base dei più recenti standard internazionali.
In pratica, con il D. Min. Interno 18/10/2019 si è proseguito il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali, tramite la sostituzio
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Struttura del Codice di
prevenzione incendi
Il D. Min. Interno 03/08/2015 si compone di cinque articoli e di un allegato tecnico (Allegato 1 - Norme tecniche di prevenzione incendi). Gli artt. 2-5 del D. Min. Interno 03/08/2015 chiariscono il campo di applicazione e le modalità applicative del Codice (su cui si veda più avanti).
L’allegato tecnico è strutturato in quattro sezioni, come da tabella seguente.
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Filosofia della RTO, approccio
prestazionale e Ingegneria della sicurezza antincendio
Il Codice di prevenzione incendi si caratterizza per il passaggio dall’approccio di tipo essenzialmente “prescrittivo”, caratteristico della normazione precedente, a un approccio di tipo “prestazionale”. Le differenze tra i due approcci sono evidenziate dalla tabella che segue.
Approccio prescrittivo
La valutazione del rischio di incendio, degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e la definizione delle conseguenti misure da adottare è effettuata a monte direttamente dal legislatore.
Approccio prestazionale
La valutazione caso per caso del rischio incendio, degli obiettivi
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Attività “normate”
e “non normate” ai fini della normativa di
prevenzione incendi
Il D.P.R. 01/08/2011, n. 151 (nel prosieguo anche “Regolamento di prevenzione incendi”, o più semplicemente “Regolamento”), reca nell’Allegato I R, l’elenco delle attività soggette ai
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Cessazione del “doppio
binario” e normativa di prevenzione incendi applicabile
Per la corretta definizione della normativa applicabile, a far data dal 20/10/2019 - a seguito dell’entrata in vigore del D. Min. Interno 12/04/2019 (pubblicato nella G.U. 23/04/2019, n. 95 ed entrato in vigore dal centottantesimo giorno successivo) - è cessato il regime del c.d. “doppio binario”, cioè la possibilità, per le attività non normate (quindi come detto quelle prive di RTV), di applicare in alternativa:
* il Codice di prevenzione incendi (RTO);
oppure
* le norme tecniche precedenti al Codice, di carattere prescrittivo, che si trovano elencate nell’art. 5 del D. Min. Interno 03/08/2015, comma 1-bis, nonché, per gli aspetti da queste ultime non disciplinati, i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate, secondo quanto disposto dall’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139, comma 3.
Più precisamente, a partire dal 20/10/2019 si applica obbligatoriamente il Codice di prevenzione incendi, con riferimento alle attività di cui all’Allegato I R al Regolamento indicate al comma 1 dell’art. 2 del D. Min. Interno 03/08/2015 (si veda il dettaglio più avanti), nei seguenti casi:
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Norme tecniche alternative al
Codice di prevenzione incendi
Per le attività e/o gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione della RTO - nonché per quelle alle quali è ancora prevista la possibilità di applicare in alternativa le norme tecniche prescrittive - oltre alle specifiche RTV possono essere applicati anche i seguenti provvedimenti (elencati all’art. 5 del D. Min. Interno 03/08/2015, comma 1-bis) N8:
* R.D. 07/11/1942, n. 1564R (Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale);
Attività cui si applica
la RTO e possibili eccezioni
Si riporta di seguito l’elenco delle attività e costruzioni (di cui all’Allegato I R al Regolamento):
1) per le quali nei casi previsti è obbligatoria a far data dal 20/10/2019 l’applicazione della RTO (prima tabella);
2) per le quali nei casi previsti è obbligatoria a far data dal 20/10/2019 l’applicazione della RTO, ma con delle eccezioni, ai sensi degli artt. 2 e 2-bis del D. Min. Interno 03/08/2015 (seconda tabella) N2.
Attività per le quali si applica sempre la RTO nei casi previsti
N.
ATTIVITÀ
9
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
14
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
19
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici.
20
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.
21
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.
22
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno.
23
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo.
24
Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg.
25
Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg.
26
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.
27
Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
28
Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
29
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè tutti.
30
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.
31
Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg.
32
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg.
33
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg.
34
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
35
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg.
36
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m.
37
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposi
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REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE
INCENDI E CHIARIMENTI
Si riporta di seguito l’elenco delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, e dei principali chiarimenti ap
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Lavorazione, trasporto e
distribuzione di gas infiammabili
Attività di riferimento:
1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h.
2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.
3 - Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili.
4 - Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi.
5 - Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³.
6 - Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.
D. Min. Interno 24/11/1984R (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
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Impianti di distribuzione
carburanti e ricarica veicoli elettrici
Attività di riferimento:
13 - Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.
Regole tecniche
D. Min. Interno 24/05/2002R (Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione), come modificato da:
* D. Min. Interno 08/06/1993R (Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione).
D. Min. Interno 29/11/2002R (Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione).
41 - Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive.
65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Regole tecniche
Limitatamente ai locali di pubblico spettacolo e di trattenimento a carattere pubblico, la pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.15 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), ad opera del D. Min. Interno 22/11/2022 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico).
Ai sensi dell’art. 2-bis del D. Min. Interno 03/08/2015, comma 1, lettera 0a), la RTV si applica in alternativa alle specifiche disposizioni contenute nel precedente:
* D. Min. Interno 19/08/1996R (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), come modificato da:
66 - Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico- alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Ai sensi dell’art. 2-bis del D. Min. Interno 03/08/2015, comma 1, lettera a), la RTV si applica in alternativa alle specifiche disposizioni contenute nel precedente:
68 - Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².
Regole tecniche
La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al
69 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Regole tecniche
La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al
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Uffici
Attività di riferimento:
71 - Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
Regole tecniche
La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al
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Biblioteche, archivi, musei,
gallerie, edifici tutelati in genere
Attività di riferimento:
72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività soggetta ai controlli.
Regole tecniche
La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.10 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), ad opera del D. Min. Interno 10/07/2020R.
Ai sensi dell’
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Impianti termici
Attività di riferimento:
74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
Regole tecniche
D. Min. Interno 12/04/1996R (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi), come modificato da:
Autorimesse, parcheggi, locali
per ricovero natanti e aeromobili
Attività di riferimento:
75 - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2.
Regole tecniche
La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.6 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), inizialmente ad opera del D. Min. Interno 21/02/2017R (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa), poi sostituito dal D. Min. Interno 14/02/2020R, in vigore fino al 18/11/2020, e a sua volta sostituito dal D. Min. Interno 15/05/2020
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Edifici di civile abitazione e
condomini
Attività di riferimento:
77 - Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.
Regole tecniche
La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.14 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), ad opera del D. Min. Interno 19/05/2022R.
Le suddette norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Min. Interno 16/05/1987, n. 246R (Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione
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Chiusure d’ambito degli
edifici civili
Regole tecniche
La pertinente RTV è stata introdotta all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.13 R della Sezione V (Regole tecniche verticali), ad opera del
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Stazioni, aerostazioni, porti e
metropolitane
Attività di riferimento:
78 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle
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120468012644689
Interporti
Attività di riferimento:
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120468012644690
Gallerie stradali e ferroviarie
Attività di riferimento:
80 - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m.
D. Min. Interno 26/07/2022R (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti).
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Luoghi di lavoro in generale
D. Min. Interno 10/03/1998R (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), come modificato da
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Trattazione sistematica ed analitica delle tematiche afferenti alle espropriazioni per pubblica utilità, degli aspetti più controversi del procedimento ablativo, dell’indennità di esproprio, dell’occupazione illegittima e delle sue soluzioni, tra cui l’art.42 bis del D.P.R. n. 327/2001, e degli strumenti alternativi agli espropri.
Formazione specialistica sulle modifiche apportate dal D.lgs. n. 36/2023 all'area degli appalti pubblici e concessioni con focus sui compiti, funzioni e responsabilità del RUP, sulle modalità di indizione e conduzione delle procedure di affidamento, sull’esecuzione e sul contenzioso
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ISBN: 9791255860273
D.Lgs. 25/11/2024, n. 190
Mercato e produzione - Testo commentato articolo per articolo - Sintesi delle novità e degli elementi rilevanti - Diagramma di flusso dei procedimenti - Decreto aree idonee e relativo commento - Normativa di riferimento aggiornata
ISBN: 9791255860266
AGGIORNATO ALLA L. 25/11/2024, N. 177
Con:
Commento puntuale delle modifiche introdotte - Tabella delle violazioni e delle sanzioni - Tabella delle violazioni con decurtazione di punti
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