Prevenzione incendi: adempimenti tecnico-amministrativi, vigilanza, sanzioni | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ultimo aggiornamento
13/07/2023

Prevenzione incendi: adempimenti tecnico-amministrativi, vigilanza, sanzioni

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
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CLASSIFICAZIONE DI EDIFICI E ATTIVITÀ A FINI DI PREVENZIONE INCENDI

La presente scheda illustra organicamente e riassume gli adempimenti e le regole tecniche da seguire per ottenere i titoli abilitativi per l’attività edilizia connessa a situazioni per le quali è richiesto il coinvolgimento, quale ente vigilante, del Corpo dei Vigili del fuoco.

Alcuni di tali adempimenti sono spiegati o possono essere eseguiti in via telematica tramite il sito internet del Corpo (così, ad esempio, una proposta di redazione guidata di relazione tecnica): www.vigilfuoco.it.


Per individuare quale sia la normativa di prevenzione incendi da applicare occorre anzitutto classificare l’edificio in costruzione o modificazione e/o l’attività che vi si intende svolgere.

Si possono a tal proposito distinguere quattro categorie di edifici e attività.


1) Attività ricomprese nel controllo istituzionale dei Vigili del fuoco, ad un diverso grado di intensità e frequenza, a seconda che si tratti di edifici ed attività delle classi A, B o C dell’Allegato I R al D.P.R. 01/08/2011, n. 151, il quale reca ora la classificazione delle attività e la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (si veda Norme di Prevenzione incendi).

Tali attività sono poi suddivise nelle ulteriori sottoclassi indicate dall’Allegato III R al D.M. 07/08/2012, ai fini di una ulteriore graduazione degli adempimenti.

L’elenco delle 80 attività soggette ai controlli re

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ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI PREVENZIONE INCENDI
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Normativa di riferimento, FAQ

Le modalità di presentazione delle istanze e delle segnalazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, con la relativa documentazione da allegare, sono disciplinate dal D.M. 07/08/2012 R, emanato in attuazione dell’art. 2 del D.P.R. 151/2011

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Professionisti abilitati

A seconda dei casi, le istanze e le segnalazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi possono essere redatte e inviate da:

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Adempimenti di prevenzione incendi per ottenere il titolo abilitativo edilizio
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Istanza di nulla osta di fattibilità

Gli enti e i privati responsabili delle attività classificate B e C dell’Allegato I R al D.P.R. 151/2011, e gli stabilimenti industriali con rischio di incidente rilevante soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, possono richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità (

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Parere preventivo al rilascio del titolo abilitativo edilizio

Gli enti e i privati responsabili delle attività classificate come B e C dell’Allegato I R al D.P.R. 151/2011, e gli stabilimenti industriali con rischio di incidente rilevante soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza sono tenuti a richiedere al Comando dei Vigili del fuoco (comma 1, art. 3 del D.P.R. 151/2011; comma 7, art. 8 del D.L. 101/2013) l’esame dei progetti di:

* nuovi impianti;

* nuove costruzioni;

* modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.


L’istanza per la valutazione dei progetti deve contenere (art. 3 R del D.M. 07/08/2012; Lett. Circ. Min. I

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Verifiche tecniche in corso d’opera

Gli enti ed i privati responsabili delle attività classificate come A, B e C dell’Allegato I R al D.P.R. 151/2011, e per gli stabilimenti industriali con rischio di incidente rilevante soggette ad obbligo di rapporto di sicurezza (comma 1, art. 9 del D.P.R. 151/2011; comma 7, art. 8 del D.L. 101/2013) possono richiedere a

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Adempimenti di prevenzione incendi per ottenere l’assenso all’esercizio dell’attività
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Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Certificato di prevenzione incendi (CPI)

La vigilanza dei Vigili del fuoco si esplica sia attraverso visite ispettive sia imponendo a chi esercita determinate attività di effettuare una segnalazione al Comando dei Vigili di avvio delle medesime, corredata da una serie di elaborati tecnici, così da metterlo in condizione di accertare la rispondenza dei locali nei quali l’attività viene o verrà svolta alla normativa per la prevenzione incendi.

Trattasi delle attività classificate come A, B e C dell’Allegato I R al D.P.R. 151/2011, e per gli stabilimenti industriali con rischio di incidente rilevante soggette ad obbligo di rapporto (comma 1, art. 4 del D.P.R. 151/2011; comma 7, art. 8 del D.L. 101/2013).


In tali casi è presentata al Comando

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Contenuti della SCIA da presentare al Comando dei Vigili del fuoco

La Segnalazione certificata di inizio attività da inoltrare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco deve contenere (art. 4 R del D.M. 07/08/2012; Lett. Circ. Min. Interno 06/10/2011, n. 13061) i seguenti elementi.


SCIA di prevenzione incendi


Contenuti della SCIA

* Generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante

* Specificazione dell’attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione

* Dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa

Allegati alla SCIA

* Asseverazione N6, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono a sua volta allegati (vedi anche Allegato II R del D.M. 07/08/2012):

a) certificazione di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio N7

b)

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Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

Il titolare delle attività di cui alle classi A, B, C dell’Allegato I R al D.P.R. 151/2011, e delle attività industriali con rischi di incidenti rilevanti con obbligo di rapporto di sicurezza è tenuto ad inviare al Comando una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio ogni 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della prima segnalazione (comma 1, art. 5 del D.P.R. 151/2011; comma 7, art. 8 del D.L. 101/2013).


La dichiarazione va inviata invece ogni 10 anni, decorrenti dalla data di presentazione della prima segnalazione (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I R al D.P.R. 151/2011; comma 2, art. 5 del D.P.R. 151/2011;), per i seguenti edifici/attività

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Certificati di prevenzione incendi vigenti al 07/10/2011

Il CPI in essere alla data di entrata in vigore dell’attuale disciplina - 07/10/2011, data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 - resta valido fino alla relativa data di scadenza, entro la quale dovrà essere presentata l’attestazione di rinnovo (attestazione periodica di conformità antincendio) di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011 suddetto.

Il rinnovo di CPI emanati in base alle norme previgenti va dunque eseguito n

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Successione nella responsabilità delle attività - Voltura

Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette alla vigilanza dei Vigili del fuoco comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.


La dichiarazione di cui sopra deve contenere (art. 9 R del D.M. 07/08/2012; Lett. Circ. Min. Interno 06/10/2011, n. 13061) i segue

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Schema grafico e tabelle adempimenti di prevenzione incendi

Si riporta di seguito uno schema generale degli adempimenti amministrativi per la prevenzione incendi. Lo schema non riguarda i casi particolari soggetti alla vigilanza antincendio (particolari stabilimenti industriali con rischio di incidenti rilevanti soggetti ad obbligo di riporto).

A seguire, una ulteriore tabella di dettaglio degli adempimenti ed infine uno schema di confronto con i procedimenti previsti in precedenza dall’ora abrogato D.P.R. 37/1998.


Schema generale degli adempimenti amministrativi per la prevenzione incendi



Tabella di dettaglio


Categoria attività

Parere di conformità

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Progetti in deroga alle regole tecniche di prevenzione incendi
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Istanza di deroga

Qualora le attività appartenenti alle classi A, B, C dell’Allegato I R al D.P.R. 151/2011, e comunque le attività di titolari disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, possono presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio (comma 1, art. 7 del D.P.R. 151/2011; comma 7, art. 8 del D.L. 101/2013).

Il Comando provinciale esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne

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Progetti in deroga negli edifici vincolati

Con Lett. Circ. Min. Interno 15/03/2016, n. 3181, sono state adottate Linee guida per la valutazione in deroga dei progetti relativi ad attività aperte al pubblico ed ubicate in edifici riferiti all’attività n. 72 dell’Allegato I R al D.P.R. 151/2011 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività soggetta ai controlli.

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Modulistica e presentazione delle istanze di prevenzione incendi
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Presentazione e compilazione

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 07/08/2020, le istanze sono presentate al Comando provinciale del Corpo dei Vigili del fuoco:

* in caso di interventi eseguiti nell’ambito di attività di produzione di beni e servizi, tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), cui andrà perciò inoltrata la relativa istanza N12 (art. 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160);

* in caso di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio, tramite lo Sportello unico dell’edilizia (SUE) cui andrà perciò inoltrata la relativa istanza (

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Imposta di bollo su SCIA e altri adempimenti di prevenzione incendi
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Tariffe per i servizi dei Vigili del fuoco

Le tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite dal D.M. 02/03/2012 - emanato in attuazione dell’art. 18 della L. 10/08/2000, n. 246 e degli artt. 23 e 25 del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139.

Detto decreto ha sostituito il precedente D.M. 03/02/2006 R, il quale a sua volta aveva sostituito il D.M. 21/12/2001

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LA RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
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Casi generali

La relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato

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Parte I - Individuazione dei pericoli di incendio

Questa parte:

* indica gli elementi che permettono di individuare i pericoli p

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Parte II - Descrizione delle condizioni ambientali

Questa parte:

* descrive le condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incend

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Parte III - Valutazione qualitativa del rischio incendio

Questa parte comprende la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l’indicazione degli obiettivi di

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Parte IV - Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

Questa parte comprende quanto segue:

* descrizione dei provvedimenti da adottare

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Parte V - Gestione dell’emergenza

In questa parte dove sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell’emergenza che

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Attività regolate da specifiche disposizioni antincendi

La relazione tecnica a firma di tecnico abilitato

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Modifiche a impianti e costruzioni esistenti

In caso di modifiche di attività esistenti, la documentazione progettuale a firma di tecnico abilitato

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Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

Al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi (vedi D.M. 09/05/2007 R), l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio può essere seguito:

* per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;

* in deroga alle prescrizioni di legge.

La relativa metodologia è elitariamente applicabile a insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità (vedi art. 2 R del D.M. 09/05/2007).

Il Corpo dei Vigili del fuoco - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - ha peraltro sottolineato come in linea di principio l’approccio ingegneristico possa riguardare anche altre attività (Lett. Circ. Min. Interno 17/07/2007, n. 4921).

La documentazione da redigere per seguire l’approccio ingegneristico si compone di (All

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VIGILANZA E SANZIONI
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Visite tecniche, verifiche e controlli dei VV.F.

La vigilanza sul rispetto della normativa di prevenzione incendi negli edifici/attività comprese nelle classi A, B e C dell’Allegato I R al D.P.R. 151/2011, negli stabilimenti dove di svolgono attività industriali con rischio di incidenti rilevanti soggetti all’obbligo di rapporto e,

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Fascicolo da tenere a disposizione dei VV.F. per eventuali controlli

Nel caso di edifici/attività di cui alle classi A, B, e C dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 R, nonché di attività industriali con rischio di incidente rilevante con obbligo di rapporto, il titolare dell’attività è tenuto a mettere a disposizione degli eventuali controlli del Comando dei Vigili del fuoco un fascicolo contenente:

1) per quanto riguarda prodotti/elementi costruttivi:

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Provvedimenti in caso di inosservanza della normativa o condizioni di rischio

Qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l’inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale:

* adotta, attraverso i propri organi, i provvedi

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Sanzioni

In caso di omissione della SCIA finalizzata ad ottenere il CPI o il rinnovo della conformità antincendio, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni sarebbe prevista la sanzione dell’arresto sino ad un anno o l’ammenda da 258 a 2.582 Euro (art. 20 del D. Leg.vo 139/2006, comma 1, per i casi che si sarebbero dovuti individuare con il decreto previsto dall’art. 16 del D. Leg.vo 139/2006 medesimo, comma 1).

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