Il Decreto - in vigore dal 25/08/2017 - approva nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. Tali norme sono applicabili alle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (numero 67 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011), ad esclusione degli asili nido (per i quali occorre fare riferimento al D.M. 16/07/2014), in alternativa alle specifiche disposizioni tecniche preesistenti di cui al D.M. 26/08/1992.
Con la sua emanazione sono state conseguentemente apportate le necessarie modifiche agli artt. 1 e 2 del D.M. 03/08/2015 (relativi al campo ed alle modalità di applicazione del Codice di prevenzione incendi), ed è stato introdotto all’Allegato I del medesimo D.M. 03/08/2015, nella sezione V (Regole tecniche verticali), il capitolo V.7 contenente le norme in oggetto.