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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 16/07/2014
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- D.L. 30/12/2016, n. 244 (27/02/2017, n. 19)
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[Premessa]Il Ministro dell'interno Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, |
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Art. 2. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da: |
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Art. 3. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata l |
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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e 4. 2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano: &m |
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Art. 5. - Commercializzazione ed impiego dei prodotti1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. 2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati |
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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati: |
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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nidoTitolo I - Disposizioni comuni per tutti gli asili nido 1. Disposizioni comuni 1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre: a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. b. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad asilo nido e ad attività pertinenti ad esso funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni. c. EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici destinati ad altre attività oltre che all'asilo nido. d. PERSONE PRESENTI: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell'attività il numero di bambini e/o neonati. e. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale. f. PERCORSI ALTERNATIVI: da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°. g. PIANO DI RIFERIMENTO: piano ove avviene l'allontanamento degli occupanti all'esterno dell'edificio, corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso. h. ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro. i. SEZIONE: insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici dedicato ai bambini suddivisi in fasce di età (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi). j. ATTREZZATURA DI AUSILIO PER L'ESODO: attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli. 1.2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi 1. Per le aree e impianti a rischio specifico, anche classificate come attività soggette ai procedimenti del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Titolo II - Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti 2. Ubicazione 2.1. Generalità 1. Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attività scolastiche. 2. Gli asili nido possono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ovvero in edifici di tipo misto purché il sistema di esodo sia ad uso esclusivo. 3. L'ubicazione dovrà consentire l'esodo verso luogo sicuro tramite percorso orizzontale o attraverso l'utilizzo di rampa con pendenza non superiore all'8%, e comunque tale da permettere ad una attrezzatura di ausilio per l'esodo di superarla. A tal fine devono essere interposti, almeno ogni 10 m di rampa, piani orizzontali per il riposo. 4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3 dovrà essere assicurata la possibilità di evacuazione con modalità di esodo orizzontale progressivo. 5. Eventuali piani interrati non possono essere destinati alla presenza dei bambini. 2.2. Separazioni e comunicazioni 1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste al punto 3.1. 2. Gli asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60. 3. Possono comunicare con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti, fatto salvo quanto specificato nelle regole tecniche di riferimento. 4. È ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. 2.3. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso 1. L'edificio ove è ubicato l'asilo nido deve essere accessibile ai mezzi di soccorso. 2. Per gli asili nido ubicati a partire dal primo piano deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l'accesso all'attività. 3. Caratteristiche costruttive 3.1. Resistenza al fuoco 1. Il carico d'incendio specifico dell'attività non dovrà superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m². 2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido, ivi compresi quelli di eventuali piani interrati, devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a: — 45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m; — 60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m; — 90 per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m. 3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30. 3.2. Compartimentazione 1. L'attività, se sviluppata su più di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non superiore a 1000 m². Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto i compartimenti antincendio non dovranno eccedere 600 m². 3.3. Reazione al fuoco 1. I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle successive tabelle. TABELLA 1 -CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO CONSENTITE, IN QUALSIASI PERCENTUALE DI SUPERFICIE, NEGLI ATRI, NEI CORRIDOI, NEI DISIMPEGNI, NELLE SCALE, NELLE RAMPE E NEI PASSAGGI IN GENERE
TABELLA 2 - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO CONSENTITE, IN RAGIONE DELLA PERCENTUALE MASSIMA DEL 50% DELLA SUPERFICIE, NEGLI ATRI, NEI CORRIDOI, NEI DISIMPEGNI, NELLE SCALE, NELLE RAMPE E NEI PASSAGGI IN GENERE; I RIMANENTI MATERIALI DEVONO CORRISPONDERE ALLE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO INDICATI NELLA TABELLA 1 |
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