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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/10/2005

Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
In vigore dall’8.4.2006.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
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Premessa

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835 recante «Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Visto, in particolare, l’art 1, che prevede che il Governo sia delegato a «determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico della regolamentazione dell’esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni interne» in materia, tra l’altro, di «organizzazione tecnica e amministrativa del servizio ferroviario e modalità del suo svolgimento»;

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Art. 1. - Oggetto e Scopo

1. Il presente decreto ha lo scopo di assicurare un livello adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l’adozione

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Art. 2. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse già in esercizio, in

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Art. 3. - Requisiti di sicurezza

1. Nell’esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati, utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al presente decreto, i tipi di pericoli specificati nell’Allegato III, ed in particolare quelli derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi. Quanto ai pericoli derivanti da rilasci di sostanze pericolose trasportate il Gestore dell’infrastruttura, di cui al successivo art. 5, valuterà le condizioni di sicurezza nella galleria imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio.

2. Ai fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di cui al comma 1, sono individuate le seguenti azioni:

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Art. 4. - Vigilanza

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri vigila sull’attuazione del presente decreto.

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Art. 5. - Gestore della Infrastruttura

1. Il Gestore della infrastruttura è responsabile del rispetto delle norme e delle procedure riguardanti la sicurezza della galleria.

2. Il Gestore della infrastruttura provvede alla approvazione dei progetti ed alla messa in esercizio delle gallerie, secondo le

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Art. 6. - Responsabile di galleria

1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero.

2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni:

a) attua le procedure

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Art. 7. - Responsabile della sicurezza

1. Per ogni galleria il Gestore dell’infrastruttura nomina un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero. Il responsabile della sicurezza, può coincidere con il responsabile della galleria.

2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sic

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Art. 8. - Commissione Sicurezza

1. È istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con oneri a carico dei Gestori, la Commissione sicu

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Art. 9. - Gallerie il cui progetto definitivo non è stato ancora approvato

1. Tutte le gallerie, il cui progetto definitivo non sia stato ancora approvato dal Gestore della infrastruttura per l’infrastruttura ferroviaria adibita a

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Art. 10. - Gallerie il cui progetto definitivo è già stato approvato

1. Per le gallerie il cui progetto sia stato approvato ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il definitivo sia stato già approvato alla data dell’entrata in vigore del presente decreto e per le gallerie in costruzione, il Gestore dell’infrastruttur

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Art. 11. - Gallerie in esercizio

1. Il Gestore dell’infrastruttura deve verificare la rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’Allegato II delle gallerie già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; tale verifica è effettuata entro tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sulla base delle ri

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Art. 12. - Ispezioni periodiche

1. Il Gestore della infrastruttura effettua ispezioni periodiche al fine di garantire che tutte le gallerie contemplate nel presente Decreto siano mantenute conformi alle disposizioni dello stesso.

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Art. 13. - Analisi dei rischi

1. L’analisi dei rischi viene effettuata da un soggetto terzo o funzionalmente indipendente dal Gestore della infrastruttura, seco

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Art. 14. - Relazioni periodiche

1. I responsabili delle gallerie compilano annualmente relazioni sullo stato dell’infrastruttura e degli impianti nonché sugli eventi pe

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Art. 15. - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO I - DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono sono finalizzate alla migliore comprensione del testo normativo a cui accedono, sono altresì richiamate alcune terminologie di uso corrente relative alla normativa e standard tecnici ferroviari.

 

Analisi del rischio

Attività di indagine che individua la probabilità di accadimento di incidenti precisando le probabilità di accadimento e le conseguenze dannose che possono essere generate.

 

Curva di incendio

Curva rappresentativa della variazione di temperatura nel tempo durante un incendio.

 

Esercizio ferroviario

Insieme delle regole che disciplinano il trasporto ferroviario atte a soddisfare le esigenze della domanda del traffico, della sicurezza del trasporto e della regolarità del servizio.

 

Evento iniziatore

Evento che pone inizio ad una catena incidentale.

 

Evento pericoloso

Un accadimento che crea pericolo.

 

Freno di emergenza

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ALLEGATO 2 - REQUISITI DI SICUREZZA PER LE GALLERIE NEL SISTEMA FERROVIARIO INTRODUZIONE

Nelle gallerie dei sistemi ferroviari il conseguimento degli obiettivi di sicurezza è il risultato di una combinazione ottimale di requisiti di sicurezza applicati all’infrastruttura, al materiale rotabile ed alle misure organizzative ed operative che possono essere adottate.

Le gallerie vanno considerate nell’insieme delle strutture esistenti nell’itinerario ferroviario e non come elemento a sé stante.

L’ottenimento dell’adeguato livello di sicurezza può essere meglio assicurato se tutti i soggetti interessati aventi chiare e definite responsabilità (operatori ferroviari, gestori dell’infrastruttura, enti deputati alle azioni di soccorso e lotta agli incendi, etc.), sono coinvolti nell’analisi degli aspetti relativi alla sicurezza delle gallerie, partecipando inoltre alle esercitazioni secondo le modalità fissate dai piani di emergenza.

In particolare è auspicabile che in caso di incendio il treno possa essere arrestato fuori dalla galleria o comunque in luoghi opportunamente predisposti per l’esodo delle persone e l’intervento delle squadre di soccorso.

I requisiti e le misure di sicurezza da adottare in una galleria devono basarsi sulla considerazione sistematica di tutti gli aspetti del sistema comprendenti l’infrastruttura, l’esercizio, gli utenti ed il materiale rotabile.

Si deve tener conto dei seguenti parametri caratterizzanti il «sistema galleria»:

- Lunghezza della galleria;

- Volume di traffico;

- Tipologia di traffico;

- Presenza o assenza di deviatoi in galleria;

- Interconnessioni in galleria;

- Stazioni o fermate lungolinea in galleria;

- Possibilità di incrocio in galleria tra treni in transito;

- Andamento altimetrico;

- Localizzazione nel territorio (area urbana/extraurbana);

- Presenza di aree a rischio specifico in prossimità degli imbocchi.

I requisiti e le misure di sicurezza sono predisposizioni (a livello di infrastruttura, impianti fissi, materiale rotabile, procedure organizzative) atte a conferire alcune funzioni essenziali al «sistema galleria» al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di emergenza e mitigarne le eventuali conseguenze.

Nel presente allegato sono riportati i requisiti di sicurezza per le «gallerie ferroviarie», per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Previsione e prevenzione degli eventi incidentali;

- Protezione dei soggetti esposti e mitigazione delle conseguenze;

- Facilitazione dell’esodo delle persone e dell’intervento delle squadre di soccorso.

Tali obiettivi possono essere raggiunti mediante l’adozione di:

- Requisiti (e misure) minimi;

- Requisiti (e misure) integrative.

 

Requisiti minimi

I requisiti minimi prescritti nei seguenti paragrafi rappresentano le predisposizioni di sicurezza che devono essere messe in atto in tutte le gallerie di cui al presente decreto.

Per le gallerie caratterizzate dall’insieme dei seguenti parametri:

- lunghezza non superiore a 2 km;

- volume di traffico non superiore a 220 treni/giorno;

- tipologia di traffico senza la contemporanea presenza in galleria di treni passeggeri e treni con merci pericolose;

- andamento altimetrico senza inversioni di pendenza;

- assenza di aree a rischio specifico in prossimità degli imbocchi;

il rispetto dei requisiti minimi costituisce condizione sufficiente a garantire un adeguato livello di sicurezza. Per tali gallerie non è richiesta una specifica analisi di rischio (ved. Allegato III).

Le gallerie di lunghezza compresa tra 500 m e 1000 m, dovranno avere i requisiti minimi di cui ai paragrafi del presente allegato 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.3 - 1.3.4.

 

Requisiti integrativi

I requisiti integrativi da adottare dovranno essere individuati a seguito dell’analisi di rischio di cui all’art. 13 del Decreto, per garantire un adeguato livello di sicurezza.

Sono da considerare requisiti integrativi anche i requisiti minimi qualora questi ultimi vengano resi più cautelativi o adottati per gallerie di lunghezza inferiore alla soglia indicata nello specifico requisito minimo. I requisiti integrativi elencati di seguito rappresentano un riferimento indicativo ma non esaustivo per il progettista.

 

PARTE I - REQUISITI MINIMI

1. Infrastruttura

1.1 prevenzione incidenti

1.1.1 Sistema di radiocomunicazione

Deve essere previsto un sistema che consenta la comunicazione radio tra il personale a bordo dei treni e tra questo e il centro di controllo.

 

1.1.2 Limitazione deviatoi in galleria

Deve essere limitato per quanto possibile il posizionamento di deviatoi in galleria. Eventuali deviatoi sui binari di corsa dovranno essere preferibilmente a cuore mobile.

 

1.1.3 Controllo sistematico dello stato del binario

Devono essere previsti controlli dello stato del binario nella galleria al fine di rilevare il mantenimento della geometria, le condizioni di usura e la stabilità, individuando tempestivamente le eventuali necessità di intervento, secondo le modalità di cui all’art. 6 comma 3 del Decreto.

 

1.1.4 Protezione e controllo accessi

Devono essere previsti opportuni accorgimenti in corrispondenza degli accessi intermedi alle gallerie e in corrispondenza delle aree di pertinenza eventualmente presenti sia agli imbocchi che ai suddetti accessi intermedi (ad es. piazzali, viabilità, ecc.).

 

1.1.5 Ispezione regolare dello stato della galleria

Devono essere previste visite ispettive delle gallerie e dei relativi impianti ferroviari nonché delle predisposizioni di sicurezza eventualmente previste all’esterno (strade, locali tecnici, ecc.).

Tali visite ispettive andranno effettuate a cadenze prestabilite, secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 3 del Decreto.

 

1.1.6 Piano manutenzione galleria

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ALLEGATO III - ANALISI DI RISCHIO

1. Premessa

L’analisi quantitativa dei rischi nelle gallerie ferroviarie deve essere inquadrata in una logica generale di sistema, adattata allo specifico ambito del sistema treno - galleria, ed articolata nei sottosistemi di natura strutturale o funzionale secondo le indicazioni della direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 e 2001/16/CE del 19 marzo 2001 e decisioni seguenti.

Più in particolare, l’analisi di rischio deve fare riferimento alla scomposizione del sistema treno - galleria nei sottosistemi componenti infrastruttura, materiale rotabile e procedure operative (rif. documento UIC - Codex 779-9 «Safety in Railway tunnels»).

L’analisi di rischio deve valutare i diversi rischi in una galleria, tenendo conto di tutti gli elementi inerenti alle sue peculiarità progettuali, alle condizioni e al tipo di traffico (modello di circolazione), alle frequenze di circolazione delle diverse tipologie di traffico (passeggeri o merci), alle caratteristiche della infrastruttura e dei rotabili.

 

2. Scopo

L’analisi di rischio ha lo scopo iniziale di valutare le probabilità di accadimento di eventi incidentali preventivamente identificati (rif. annessi A e B) unitamente alla valutazione di un indicatore della gravità delle conseguenze connesse all’evolversi degli stessi eventi.

Qualora in ragione del livello di rischio valutato si adottino opportune misure e dispositivi per la riduzione del rischio stesso (rif. All. II), l’analisi viene reiterata per la valutazione del rischio residuo.

In particolare le misure e i dispositivi di sicurezza che mirano a ridurre il rischio si devono distinguere (rif. documento UIC - Codex 779-9 «Safety in Railway tunnels» richiamato in Allegato II) in:

- misure di prevenzione (prevention of incidents, UIC), allo scopo di ridurre la probabilità di innesco di eventi incidentali caratteristici (Eventi Iniziatori, EI) relativi al sistema treno - galleria;

- misure di protezione (individuale e collettiva) e mitigazione delle conseguenze derivanti dal verificarsi dei suddetti eventi incidentali (mitigation of impact, UIC);

- misure di facilitazione dell’allontanamento dai luoghi di pericolo (autosoccorso) (facilitation of escape, UIC);

- misure di facilitazione degli interventi di soccorso (facilitation of rescue, UIC).

Inoltre, per le gallerie molto lunghe, si possono adottare ulteriori misure aggiuntive.

La prevenzione degli eventi incidentali è affidata essenzialmente al rispetto delle condizioni di funzionamento regolate dalle direttive già richiamate e successive decisioni.

È peraltro compito specifico della analisi di rischio valutare anche gli effetti in termini di riduzione del rischio dovuto all’insieme di misure e dispositivi di protezione/mitigazione e facilitazione adottati (PMF), distinti per singoli sottosistemi (vedi Allegato II), precisando l’eventuale interazione sinergica o antagonistica delle singole misure.

 

3. Metodologia

3.1 procedura di analisi di rischio

La procedura di Analisi di Rischio di cui agli annessi A e D si basa sull’applicazione critica di metodi probabilistici consolidati per la valutazione del rischio di eventi complessi utilizzando le usuali tecniche ad Albero degli Eventi ed ad Albero delle Cause, combinati a studi di Scenario per la valutazione delle conseguenze associate a ciascun possibile esito finale.

Le informazioni di riferimento per costruire i dati di ingresso della procedura hanno come fonte di riferimento le Relazioni sullo Stato della Sicurezza delle Gallerie Ferroviarie di cui all’art. 16 del decreto, eventualmente integrate da informazioni contenute in banche dati, ufficialmente accreditate, su indici di incidentalità e tassi di malfunzionamento o guasto di componenti del sistema (Annesso C).

 

3.2 scenari incidentali di riferimento

Sono stati identificati alcuni scenari incidentali principali di riferimento, relativi all’emergenza in galleria, conseguenti all’insorgenza dei seguenti eventi critici iniziatori:

- INCENDIO (S1);

- DERAGLIAMENTO (S2);

- COLLISIONE (S3).

Questi scenari devono necessariamente essere considerati.

Ulteriori scenari, relativi per esempio ad atti vandalici e attentati, non sono oggetto della procedura descritta nel presente allegato, dal momento che questi non rappresentano scenari incidentali tipici ed esclusivi del sistema treno - galleria. In casi particolari può essere necessario considerare tali scenari nell’ambito della formulazione estesa della analisi di rischio.

Con riferimento ad un’analisi di rischio di tipo probabilistico i tre scenari incidentali considerati devono essere costruiti in modo da risultare mutuamente disgiunti e dunque da costituire un gruppo completo di eventi incompatibili, in modo tale che il rischio complessivo relativo all’emergenza in galleria sia somma dei rischi relativi ai singoli scenari incidentali.

 

3.3 identificazione e classificazione dei sottosistemi

I tre scenari incidentali di riferimento potranno evolvere verso differenziate configurazioni stazionarie di fine emergenza caratterizzate da diversi livelli di danno all’uomo, al materiale e all’infrastruttura a seconda che si verifichi funzionamento corretto o malfunzionamento delle misure di protezione e mitigazione realizzate a livello di:

- Sottosistema INFRASTRUTTURA;

- Sottosistema MATERIALE ROTABILE

- Sottosistema PROCEDURE OPERATIVE.

In definitiva l’evoluzione del singolo scenario incidentale verso una conseguenza di danno massimo, minimo o intermedio deriva dalla presenza, dall’efficacia e dall’efficienza dei sistemi protettivi e mitigativi realizzati a livello di: infrastruttura, materiale rotabile, procedure operative, nonché delle misure di facilitazione dell’autosoccorso e soccorso. Le procedure operative sintetizzano il ruolo congiunto dei sottosistemi: manutenzione del sistema ferroviario, controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario, energia del sistema ferroviario, esercizio del sistema ferroviario (rif. Direttive già citate).

 

3.4 estensione ed integrabilità della procedura

La procedura può essere estesa sulla base delle seguenti possibili integrazioni:

- aumento del numero di scenari incidentali di riferimento;

- aumento del livello di dettaglio dei sottosistemi.

La rappresentatività della descrizione degli scenari incidentali, e in particolare del livello di dettaglio con cui viene specificata la gravità delle conseguenze da essi derivanti, è funzione della rappresentatività, veridicità e precisione dei dati di riferimento.

La procedura può essere estesa anche allo studio delle cause di innesco dei singoli eventi iniziatori caratteristici dello scenario (Incendio, Deragliamento, Collisione), sulla base delle usuali tecniche ad Albero delle Cause, al fine di identificare la probabilità di accadimento dell’evento. A titolo di esempio si veda lo schema riportato in Tavola 3.4.I.

 

Tavola 3.4.I: Schema della procedura estesa

 

4. Accettabilità del rischio

4.1 definizioni preliminari

In ragione dell’aleatorietà della misura del danno, l’accettabilità del rischio deve essere preliminarmente valutata nella sola componente della salvabilità dei passeggeri.

I risultati derivanti dall’analisi ad Albero degli Eventi forniscono la stima della distribuzione di probabilità di accadimento del livello di danno associato alle conseguenze degli scenari incidentali di riferimento.

Sulla base di tali dati si definisce una misura del livello di Rischio Atteso Totale (R), per una specifica opera e per uno specifico regime di traffico.

Il Rischio Atteso Totale (R) può essere espresso come:

 

 

dove:

R = rischio atteso;

pi = probabilità di accadimento dell’i-esima conseguenza;

Ci - valore dell’indicatore di danno associato alla conseguenza i-esima;

n = numero di eventi-conseguenza.

La misura del livello di Rischio Atteso Individuale (IR) si ottiene, normalizzando il valore del precedente indicatore rispetto alla popolazione esposta in un intervallo di tempo prefissato (un anno) e per chilometro percorso in galleria.

È altresì ben definito un livello di Rischio Cumulato (CR) sulla base della distribuzione di probabilità cumulata del livello di danno riferita sempre ad un anno.

Il livello di rischio cumulato fornisce la probabilità (cumulata) che si abbia un danno maggiore di un’assegnata soglia di tolleranza (vedi par. 4.3).

Il rischio atteso individuale unitamente al rischio cumulato costituiscon

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ALLEGATO IV - PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE

1. Premessa

Le disposizioni contenute nel presente allegato al Decreto, riguardano le procedure per l’approvazione dei progetti delle gallerie, per la loro messa in esercizio e per lo svolgimento delle esercitazioni, nonché la documentazione che deve essere predisposta.

Il progetto delle opere di realizzazione delle gallerie è soggetto al parere di conformità della Commissione di Sicurezza di cui all’art. 8 del decreto.

L’esecuzione delle opere per la realizzazione di una galleria non può essere iniziata senza l’approvazione del progetto da parte del Gestore dell’Infrastruttura.

Nel caso di modifiche dei requisiti di sicurezza della galleria, di cui all’allegato II, è necessaria la comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, corredata dalle motivazioni che confermano le rispondenze agli obiettivi di sicurezza, di cui all’allegato III. La Commissione di Sicurezza esprimerà un parere sulla conformità delle modifiche proposte.

Nessuna galleria può essere aperta all’esercizio senza preventiva autorizzazione da parte del Gestore dell’Infrastruttura.

L’apertura all’esercizio di una galleria sarà comunicata dal Gestore dell’Infrastruttura al Ministero.

Tale comunicazione è necessaria anche per la riapertura all’esercizio dopo modifiche apportate ai requisiti di sicurezza della galleria, di cui all’allegato II.

 

2. Gallerie in progettazione: approvazione dei progetti

2.1 generalità

Per le gallerie di cui all’art. 2 del decreto, si applicano le procedure descritte nel presente capitolo.

Per le gallerie che ricadono nel campo di applicazione del presente capitolo, il Gestore dell’Infrastruttura fornisce al progettista incaricato le specifiche tecniche relative ai requisiti prestazionali richiesti all’allegato II, sulla base di quanto previsto nell’allegato III, nonché ogni altra utile indicazione per elaborare lo specifico progetto per la messa in sicurezza della galleria.

 

2.2 gallerie per le quali i requisiti minimi sono sufficienti

Per le gallerie per le quali i requisiti minimi risultino sufficienti a garantire gli obiettivi di sicurezza, come indicati nell’allegato III del presente decreto, il Gestore dell’Infrastruttura deve formalmente inviare una comunicazione al Ministero, unitamente agli elaborati progettuali ed alla documentazione di sicurezza approvati dallo stesso Gestore.

 

2.3 gallerie per le quali i requisiti minimi non sono sufficienti

Per le gallerie per le quali i requisiti minimi non risultino sufficienti, secondo quanto indicato nell’allegato III del presente decreto, si applicano le procedure di seguito indicate.

Il Gestore dell’Infrastruttura deve inviare al Ministero gli elaborati progettuali e la documentazione di sicurezza di cui al cap. 7, ai fini del parere di conformità di cui all’art

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