D. Min. Interno 19/08/1996 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Interno 19/08/1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 18/12/2012
- D. Min. Interno 06/03/2001

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[Premessa]



Il Ministro dell'interno


Vista la L. 27 dicembre 1941, n. 1570;

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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali:

a) teatri;

b) cinematografi;

c) cinema-teatri;

d) auditori e sale convegno;

e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;

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Art. 2. - Obiettivi

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da:

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Art. 3. - Disposizioni tecniche

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la r

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Art. 4. - Commercializzazione CEE

I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere imp

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Art. 5. - Disposizioni per i locali esistenti

I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le commissioni di vigilanza -di cui all

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Art. 6. - Deroghe

Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse p

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Art. 7. - Disposizioni complementari e finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in ma

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Allegato
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Titolo I - Definizioni

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono:

- Auditori e sale convegno: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;

- Cinema-teatri: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;

- Cin

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Titolo II - Disposizioni Generali per la costruzione dei locali
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2.1 Ubicazione

2.1.1 Generalità

I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, possono essere ubicati:

a) in edifici isolati dagli altri;

b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;

c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del

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2.2 Separazioni - Comunicazioni

2.2.1 Generalità

I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono essere ubicati esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1, lettera a).

I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e c), devono essere separati da attività non pertinenti ed a diversa destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza comunicazioni.

In uno stesso edificio possono coesistere più locali, ubicati anche su piani diversi, purché ciascuno di tali locali sia dotato di ingressi e di vie di uscita indipendenti.


2.2.2 Complessi multisala

È consentito che:

a) più locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio purché separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti;

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2.3 Strutture e materiali

2.3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, etc.).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella citata circolare n. 91/61, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori:


Altezza antincendio dell'edificio

R

REI

fino a 12 m

60

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Titolo III - Distribuzione e sistemazione dei posti nella sala
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3.1 Distribuzione dei posti a sedere

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 10 file.

Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1

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3.2 Sistemazione dei posti fissi a sedere

La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno di 0,8 m.

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3.3 Sistemazione dei posti in piedi

Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), non son

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Titolo IV - Misure per l'esodo del pubblico dalla sala
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4.1 Affollamento

L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:

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4.2 Capacità di deflusso

La capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori:

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4.3 Sistema delle vie di uscita

4.3.1 Generalità

Ogni locale deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso sopra stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro all'esterno.

I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.

La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.

Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare gradini per superare dislivelli, gli stessi debbono avere pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiori a 18 cm (alzata), ed essere segnalati con appositi dispositivi luminosi.

Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa. Qualora ciò risulti impossibile, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dai vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei corridoi di disimpegno interni.

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4.4 Porte

Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte;, quando sono aperti, non devono

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4.5 Scale

4.5.1 Generalità

Le scale devono avere strutture resistenti al fuoco in relazione a quanto previsto al punto 2.3.1.


4.5.2 Gradini, rampe, pianerottoli

I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).

Sono ammessi

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4.6 Ascensori - Scale mobili

Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le disposizioni antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1

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Titolo V - Disposizioni particolari per la scena
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5.1 Disposizioni generali

Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla scala, devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio.

I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione con la scena e con le aree riservate al pubblico, fatto salvo i magazzini di servizio, strettamente destinati a rice

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5.2 Scena separata dalla sala

5.2.1 Caratteristiche della separazione tra scena e sala

Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio contenente la scena deve essere separata dai locali di servizio annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI 90.

L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sala è il boccascena.

Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purché muniti di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90, provviste di dispositivo di autochiusura.

La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra riportate, deve essere prevista qualora il teatro abbia capienza superiore a 1000 spettatori o il palcoscenico abbia superficie superiore a 150 m²; la scena deve essere in ogni caso separata dai locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90.

Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.

L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei luoghi di spettacolo, di capienza anche superiore a 1000 spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni teatrali, purché il palcoscenico abbia superficie inferiore a 150 m².


5.2.2 Altezza della scena

Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un eventuale incendio, sviluppatosi nell'area della scena, possano invadere la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala.

In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di palcoscenico s

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5.3 Scena integrata nella sala

L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tener conto oltre che del pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l'area riservata alla scena non

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Titolo VI - Disposizioni particolari per le cabine di proiezione

Le cabine di proiezione devono essere dimensionate in ragione del numero e dell'ingombro degli apparecchi installati ed in modo da consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di manutenzione. Esse devono essere opportunamente aerate verso l'esterno.

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Titolo VII - Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti
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7.1 Ubicazione

Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'

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7.2 Distribuzione dei tendoni e delle attrazioni

I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la pos

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7.3 Scuderie

Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere sepa

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7.4 Depositi e laboratori

Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della sala e posti

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7.5 Misure di prevenzione degli incendi

I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.

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7.6 Impianti antincendio

Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere d

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7.7 Documentazione e verifiche tecniche

I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della

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Titolo VIII - Teatri tenda e strutture similari
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8.1 Ubicazione

L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere rispondente

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8.2 Area della scena - Camerini

L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala, dovrà osservare le disposizioni di cui al punto 5.3.

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8.3 Depositi e laboratori

Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale scenic

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8.4 Impianti antincendio

L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno un idrante DN

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8.5 Documentazione e verifiche tecniche

I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall'autorità competente, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le

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Titolo IX - Luoghi e spazi all'aperto

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni d

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Titolo X - Locali multiuso

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di prevenzione incendi.

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Titolo XI - Locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone

Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 10

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Titolo XII - Aree ed impianti a rischio specifico
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12.1 Classificazione

Le aree e gli impianti a rischio specifico sono così classificati:

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12.2 Depositi

Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati alla conservazione di materiali occorrenti all'esercizio dei locali ed

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12.3 Impianti tecnologici

12.3.1 Impianti di produzione calore

Gli impianti di produzione calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.


12.3.2 Impianti di condizionamento e ventilazione

Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere progettati e realizzati nell'osservanza dei seguenti criteri:


A) Impianti centralizzati

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione calore.

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12.4 Autorimesse

I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere

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Titolo XIII - Impianti elettrici
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13.1 Generalità

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla L. 1 marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:

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13.2 Impianti elettrici di sicurezza

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (minore o uguale a 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (minore o uguale a 15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accu

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13.3 Quadri elettrici generali

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile,

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Titolo XIV - Sistema di allarme

I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante a

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Titolo XV - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
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15.1 Generalità

Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a

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15.2 Estintori

Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori devono essere distribuiti in m

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15.3 Impianti idrici antincendio

15.3.1 Naspi

Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi:

- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza non superiore a 150 persone;

- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in condizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min e una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a 60 min.

Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve esser predisposta un'alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.


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15.4 Impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler)

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto d

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Titolo XVI - Impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto d

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55173 6506465
Titolo XVII - Segnaletica di sicurezza

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agost

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Titolo XVIII - Gestione della sicurezza
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18.1 Generalità

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

a) i sistemi di vie d'uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'eso

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18.2 Chiamata dei servizi di soccorso

I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessità trami

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18.3 Informazione e formazione del personale

Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prev

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18.4 Istruzioni di sicurezza

Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

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18.5 Piano di sicurezza antincendio

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specif

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18.6 Registro della sicurezza antincendio

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

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Titolo XIX - Adeguamento dei locali esistenti

I locali esistenti, di cui all'art. 5, devono essere adeguati alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti punti:

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Tavole


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